Condanna parziale dell'imputato e conseguenze sulle spese di costituzione in giudizio della parte civile

Alessandro Schillaci
21 Febbraio 2020

Nel caso di condanna parziale dell'imputato, il giudice può escludere il pagamento delle spese di costituzione in giudizio a favore della parte civile?

Nel caso di condanna parziale dell'imputato, il giudice può escludere il pagamento delle spese di costituzione in giudizio a favore della parte civile?

La risposta al quesito presuppone una disamina della tipologia di reati contestati all'imputato, sui quali si è formata la pronuncia di condanna.

La valutazione della natura e del bene giuridico tutelati dalle norme incriminatrici consente infatti di verificare se e in che misura gli interessi della persona offesa e/o del danneggiato da reato possano trovare soddisfazione nel processo penale a carico dell'imputato.

Così, nell'ipotesi in cui la pronuncia di condanna abbia ad oggetto reati che, sia per natura sia in ragione delle specificità del caso concreto, non abbiano inciso sugli interessi della parte civile, il giudice potrà escludere il ricorrere dei presupposti per una condanna dell'imputato al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di costituzione sostenute dalla parte civile.

Va infatti ricordato che, a norma dell'art. 538, comma 1, c.p.p., quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno presentati dalla parte civile.

L'art. 541, comma 1, c.p.p. aggiunge che, in caso di accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato (e il responsabile civile) anche al pagamento delle spese legali a favore della parte civile.

In relazione però a quest'ultimo profilo, si precisa anche che, laddove ricorrano “giusti motivi”, il giudice può disporre la compensazione parziale o totale delle spese legali sostenute dalla parte civile.

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di pagamento delle spese processuali, il regime adottato dal legislatore è fondato sul criterio di “soccombenza”, sulla falsariga di quanto avviene nel processo civile in base all'art. 91 c.p.c.

Pertanto il giudice penale è legittimato anche a disporre la compensazione parziale o totale delle spese, se ritiene ricorrano “giusti motivi”.

In definitiva, la pronuncia di condanna nei confronti dell'imputato, limitata ad alcuni reati, potrebbe comportare l'esclusione del risarcimento del danno nonché la restituzione delle spese legali sostenute dalla parte civile costituita.

Nondimeno, l'eventuale riconoscimento di un danno patito dalla parte civile non necessariamente determina la rifusione integrale delle spese sostenute nel corso del giudizio, potendo infatti il giudice disporre anche la compensazione parziale o totale delle spese.

In ogni caso, ben potrà la persona offesa o danneggiato impugnare la sentenza con riferimento alle statuizioni civili in base al disposto dell'art. 573 c.p.p.,portando all'attenzione del nuovo giudice competente le questioni inerenti al risarcimento del danno e la rifusione delle spese.