Esperibilità dell'azione diretta del trasportato anche se l'altro veicolo coinvolto nel sinistro è assicurato con una compagnia non aderente alla “CARD"

24 Febbraio 2020

Il trasportato che abbia patito danni in conseguenza di un incidente stradale, laddove l'altro veicolo coinvolto sia immatricolato all'estero e sia assicurato con una compagnia non aderente alla “Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto”, c.d. CARD, può agire ai sensi dell'art. 141 cod. ass.. nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro?
Massima

In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche laddove vi sia stato il coinvolgimento di un veicolo immatricolato in altro Stato ed assicurato con una compagnia non aderente alla “Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto”, c.d. CARD, atteso che l'art. 141 cod. ass., di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un'ottica di tutela sociale che fa traslare il "rischio di causa" dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante.

Il caso

La trasportata su una vettura, rimasta coinvolta in un incidente stradale con un veicolo immatricolato in Bulgaria, conveniva in giudizio, avanti il Giudice di Pace, la compagnia di assicurazione del proprio vettore per ottenere, ai sensi dell'art. 141 cod.ass., il risarcimento dei danni subiti nel sinistro.

Il Giudice di Pace respingeva la domanda della trasportata ritenendola improcedibile per difetto dei presupposti di cui all'art. 141 cod. ass. non avendo compagnia del veicolo bulgaro sottoscritto la “Convenzione Terzi Trasportati”, c.d. CTT.

Il Tribunale di Busto Arsizio, adito dalla trasportata, rigettava l'appello dalla stessa interposto avverso la sentenza del Giudice di Pace confermando la decisione del giudice di prime cure.

La trasportata ricorreva in Cassazione avverso detta sentenza.

La questione

Il trasportato che abbia patito danni in conseguenza di un incidente stradale, laddove l'altro veicolo coinvolto sia immatricolato all'estero e sia assicurato con una compagnia non aderente alla “Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto”, c.d. CARD, può agire ai sensi dell'art. 141 cod. ass. nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro?

Le soluzioni giuridiche

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, accoglie il ricorso della trasportata e cassa con rinvio la decisione del Tribunale per aver erroneamente negato l'applicabilità della procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 141 cod. ass. sull'assunto che «il risarcimento diretto non è un diritto assoluto ma è regolamentato dalle imprese assicuratrici stipulanti fra loro una convenzione e poiché l'assicurazione del veicolo bulgaro non era aderente a tale convenzione non poteva in questo caso essere utilizzato il sistema del risarcimento diretto».

Coglie, inoltre, l'occasione per chiarire “a tutto tondo” e (forse) definitivamente, il perimetro di operatività della norma de qua alla luce dello scopo che le è proprio “ricordando” come in recenti interventi abbia già “risolto” la questione relativa alla c.d. CARD (“Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto”), adottata in attuazione del d.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, di cui la c.d. CTT (“Convenzione Terzi Trasportati”) è parte.

La S.C. rileva, anzitutto, che su analoga questione si è pronunciata affermando il “principio di diritto” secondo cui «in tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest'ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto, c.d. CARD, atteso che l'art.141 del d.lgs. n. 206 del 2005, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un'ottica di tutela sociale che fa traslare il "rischio di causa" dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante» (Cass. civ., sez. III, ord. 18 gennaio 2019, n. 1279).

La S.C. evidenzia, poi, che, in precedenza, si è espressa, altresì, sulla questione riguardante, persino, il caso di sinistro in cui l'altro veicolo coinvolto sia privo di assicurazione RCA affermando il “principio di diritto” secondo cui «la persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell'assicuratore del vettore, ai sensi dell'art. 141 cod. ass. anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato» (Cass. cv., sez. III, ord. 5 luglio 2017, n. 16477).

Ad avviso della S.C., dunque, l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma in questione impone di riconoscere al terzo trasportato la possibilità di azionare la procedura diretta a prescindere dall'identificazione del soggetto civilmente responsabile, dalla ripartizione di responsabilità tra i conducenti e, finanche, dall'essere assicurato il veicolo antagonista, salvo esclusivamente il caso fortuito.

Solo in questo modo, è possibile tener conto dell'esigenza di salvaguardare la posizione del terzo trasportato, non ostacolando il ricorso ad uno strumento di tutela semplificato e più celere, aggiuntivo rispetto all'ordinaria azione nei confronti del proprietario del veicolo e civilmente responsabile.

Inoltre, sebbene riconoscere la legittimazione del terzo trasportato di agire ai sensi dell'art. 141 cod. ass., anche quando nel sinistro è coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato, potrebbe pregiudicare la possibilità di rivalsa della compagnia assicurativa “ciò risponde ad una scelta del legislatore in tema di allocazione del rischio, che ha scelto di privilegiare, nei limiti del massimale minimo di legge, il diritto del trasportato ad ottenere prontamente il risarcimento, agendo nei confronti del soggetto a lui sicuramente noto (la compagnia di assicurazioni del veicolo sul quale è trasportato), senza dover né attendere l'accertamento delle rispettive responsabilità, né tanto meno dover procedere alle ricerche della compagnia assicuratrice del veicolo investitore» (Cass. civ., Sez. III, ordinanza 5/7/2017, n. 16477).

Alla luce di quanto precede, la S.C. ribadisce il proprio orientamento che si muove nel solco tracciato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea secondo cui l'esatta interpretazione delle Direttive Europee in materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli deve condurre a privilegiare la posizione del terzo trasportato in conformità al principio solidaristico "vulneratus ante omnia reficiendus" con l'unico limite del terzo consapevole della circolazione illegale del mezzo (CGUE, sent. 10 dicembre 2011, nel caso C-442/10, Churchill Insurance Company and Evans vs. Wilkinson).

In conclusione, ritiene la S.C. che, in applicazione dei predetti principi, da cui non vi è ragione di discostarsi ed alla cui osservanza il giudice di rinvio è vincolato, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Osservazioni

Il risarcimento del terzo trasportato è disciplinato dall'art. 141 d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 il quale prevede, al comma 1, che «Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro …. a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro».

Dal dato letterale, non pare potersi revocare in dubbio che il Legislatore, con la norma in questione, abbia inteso rafforzare la posizione del trasportato attraverso l'”alleggerimento” dell'onere probatorio sullo stesso incombente in ordine alla “responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro“ onerandolo, solamente, della prova della propria qualità di “terzo trasportato” e dell'entità del “danno subito” onde consentirgli di ottenere prontamente il relativo risarcimento senza, per contro, dover attendere l'esito dell'eventuale accertamento, talvolta complesso, della dinamica del sinistro e del contributo causale di ciascuno conducente nella sua causazione.

Del resto, lo scopo della norma è esattamente quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, semplificato e più celere rispetto all'azione ordinaria ex art. 2054 c.c., al fine di agevolarlo nel conseguimento del risarcimento del danno agendo, «salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito», nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore.

Pertanto, una volta esclusa «l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito» - ovvero che il sinistro sia derivato da un evento naturale imprevedibile o che la condotta dell'altro conducente o la condotta dello stesso trasportato siano state la causa esclusiva del sinistro -, «il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro».

A tal fine, non rileva che l'altro veicolo sia rimasto ignoto, sia straniero, non sia assicurato o sia assicurato con una compagnia non aderente alla c.d. CARD (“Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto”), adottata in attuazione del d.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, di cui la c.d. CTT (“Convenzione Terzi Trasportati”) è parte.

Infatti, la ratio dell'art. 141 del d.lgs. n. 206/2005, norma di derivazione comunitaria, è quella di offrire all'incolpevole trasportato uno strumento aggiuntivo di “tutela” onde assicurargli di ottenere, senza ritardo, il risarcimento dei danni subiti dall'assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro.

Pertanto, solo la mancanza di assicurazione in capo al vettore potrebbe impedirgli di fruire di tale tipo più veloce di tutela, mentre le diverse “particolari” ipotesi sopra indicate non influiscono sull'applicazione della norma in questione.

In tal senso, si è espressa la S.C. allorché ha precisato che il riferimento, contenuto nell'art. 141 cod. ass. a due diversi enti assicurativi vada letto come semplicemente descrittivo della normalità dei casi, e non come preclusivo della domanda qualora nel sinistro sia coinvolto un veicolo non identificato o privo di copertura assicurativa (Cass. civ., sez. III, ord. 5 luglio 2017 n. 16477).

Del resto, la formula normativa presuppone, soltanto, la sussistenza di un danno subito dal terzo trasportato e di un sinistro che non sia dovuto a caso fortuito, ma non esige affatto, per la sua applicabilità, che lo stesso si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o più veicoli o che tutti i veicoli siano assicurati o che le assicurazioni degli stessi abbiano sottoscritto la c.d. CARD.

Inoltre, come precisato sempre dalla S.C, tale strumento di tutela aggiuntiva disancora il soddisfacimento del diritto risarcitorio del terzo trasportato, comunque dovuto, dalla necessità di coinvolgere in giudizio il responsabile civile e il suo assicuratore, e così anche dagli aspetti puramente interni alla convenzione assicurativa, che riguarda l'assicurazione del trasportato o del responsabile civile, trasferendo sull'assicurazione del trasportante il rischio inerente a irregolarità o invalidità della assicurazione, entro i limiti del massimale convenuto (Cass. civ., sez. III, ord. 5 luglio 2017 n. 16477).

In sostanza, la norma, in un'ottica di tutela sociale, fa traslare il “rischio di causa” dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante in quanto l'interesse del terzo, che dovrà essere comunque risarcito, prevale su ogni questione relativa all'accertamento della responsabilità dell'incidente e agli oneri connessi alla ricerca del responsabile e della sua compagnia assicuratrice (Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2019, n. 1279; Cass. civ., sez. III, 30 luglio 2015, n. 16181).

Pertanto, la circostanza che la compagnia del responsabile non aderisca alla c.d. CARD, con conseguente perdita, da parte della compagnia del vettore, del diritto di rivalsa mediante regolamentazione dei rapporti “in stanza di compensazione” come previsto dal comma 4, dell'art 141 cod. ass. (“L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150”) scolora sullo sfondo sia per l'inopponibilità della convenzione ai terzi e sia per la prevalenza dell'interesse di tutela del terzo stesso.

Naturalmente, l'assicuratore del vettore che ha risarcito il danno al trasportato avrà, comunque, titolo per surrogarsi nei suoi diritti, ai sensi dell'art. 1916 c.c., per il recupero di quanto pagato in eccesso rispetto all'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Inoltre, l'interpretazione che accorda massima tutela alla vittima si armonizza con quanto sancito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in tema di direttive sull'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, ove la disciplina di diritto interno deve essere interpretata considerando la prevalenza della qualità di vittima - avente diritto al risarcimento - su quella di assicurato-responsabile, in conformità al principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus” in virtù del quale il terzo trasportato ha un incondizionato diritto al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione, anche illegale o contra pacta, del mezzo da parte dell'assicuratore del vettore (cfr. CGUE, sent. 10 dicembre 2011, nel caso C-442/10, Churchill Insurance Company and Evans c. Wilkinson). Diversamente opinando, l'interesse di matrice costituzionale del trasportato a ricevere un'adeguata e paritaria tutela in ogni situazione, verrebbe discriminato a seconda della situazione in cui versa la compagnia assicuratrice del responsabile, laddove si impedisse al terzo danneggiato di accedere all'azione diretta obbligandolo, invece, a convenire il responsabile civile, l'UCI ex art. 126 cod. ass. ovvero il FGVS ex art. 283 cod. ass. in ogni ipotesi di inoperatività della convenzione CARD tra assicuratori.

Nondimeno, anche a voler ragionare in termini di stretta interpretazione letterale della norma, accantonando, per un momento, lo spirito solidaristico che essa sottende, non è casuale che l'art. 141, comma 1, cod. ass. menzioni solo il caso fortuito come causa di esclusione del diritto del trasportato di agire in via diretta.


Diversamente opinando, l'interesse di matrice costituzionale del trasportato a ricevere un'adeguata e paritaria tutela in ogni situazione, verrebbe discriminato a seconda della situazione in cui versa la compagnia assicuratrice del responsabile, laddove si impedisse al terzo danneggiato di accedere all'azione diretta obbligandolo, invece, a convenire il responsabile civile, l'UCI ex art. 126 cod. ass. ovvero il FGVS ex art. 283 cod. ass. in ogni ipotesi di inoperatività della convenzione CARD tra assicuratori. Tali ipotesi non sono, certamente, equiparabile al caso fortuito di cui all'art. 141, comma 1, cod. ass. il quale solo esclude che il terzo trasportato possa esperire l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro. Alla luce di quanto precede, il trasportato ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno da parte della compagnia del vettore, anche laddove la stessa non possa esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile alle condizioni previste dall'art. 150 cod. ass., con l'unica eccezione del caso fortuito.