Uso della PEC per la comunicazione di atti tra gli uffici giudiziari

24 Febbraio 2020

Può essere utilizzata la PEC per la comunicazione di atti tra gli uffici giudiziari?

Può essere utilizzata la PEC per la comunicazione di atti tra gli uffici giudiziari?

La risposta a questa domanda pare agevole perché dovrebbe derivare dalla mera lettura della disposizione che ha introdotto l'uso della PEC nel processo penale. L'impiego nel processo penale della PEC, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d. l. n. 179 del 2012, è esplicitamente previsto solo per la notificazione di atti indirizzati a “persona diversa dall'imputato. Non è stato disciplinato, invece, il ricorso alla PEC per la comunicazione degli atti.

Proprio questa soluzione è stata accolta da una pronuncia della Corte di Cassazione, adottata nell'ambito del procedimento cautelare reale.

Secondo questa decisione, la trasmissione degli atti al collegio da parte dell'autorità giudiziaria procedente mediante l'uso della posta elettronica certificata non è idonea a far decorrere il termine perentorio di dieci giorni, stabilito per la decisione da parte del tribunale del riesame, a pena di inefficacia della misura, dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. - espressamente richiamato, per le misure reali, dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. - occorrendo, a tal fine, il materiale inoltro degli atti stessi (Cass. Sez. 3, n. 51087 del 26/09/2017).
In questa sentenza, la Corte ha osservato che l'impiego nel processo penale della PEC, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, è chiaramente previsto soltanto per la notificazione di atti indirizzati a “persona diversa dall'imputato.
È stato poi aggiunto che la trasmissione degli atti in forma cartacea, pur se diretta al solo tribunale, è altresì finalizzata a consentire alla difesa di prendere tempestivamente visione degli stessi e di presentare memorie in cancelleria ex art. 127 cod. proc. pen.. L'accesso della difesa agli atti, qualora si ritenesse ammissibile l'impiego della PEC per la trasmissione degli atti, sarebbe subordinata ad «incerte operazioni di stampa da parte della cancelleria, ad oggi non disciplinate nelle forme e nei tempi».

Una maggiore apertura, invece, si ravvisa in pronunce successive (cfr. Cass. Sez. 5, n. 21710 del 28/02/2018). È stato riconosciuto, infatti, che la PEC è comunque un “mezzo tecnico idoneo” a realizzare la trasmissione degli atti tra uffici. Anche la PEC, pertanto, rientra tra gli strumenti cui allude l'art. 64, comma 4, disp. att. cod. proc. pen..

La fonte normativa che disciplina la comunicazione degli atti tra gli uffici giudiziari, infatti, è rappresentata dall'art. 64, comma 3 e 4, disp. att. cod. proc. pen. La prima disposizione prevede che “In caso di urgenza o quando l'atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più celere nelle forme previste dagli articoli 149 e 150 del codice ovvero è eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copia dell'atto presso la cancelleria o la segreteria”. La seconda norma stabilisce che “Ai fini delle comunicazioni previste dai commi precedenti, la copia può essere trasmessa con mezzi tecnici idonei, quando il funzionario di cancelleria del giudice che ha emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale”. La PEC, in ragione delle sue caratteristiche operative, ben può costituire un “mezzo tecnico idoneo” che rientra tra quelli previsti dall'art. 64, comma 4, disp. att. cod. proc. pen..

Anche questo orientamento, tuttavia, ha comunque escluso che la ricezione della mail, come attestata dal sistema, di per sé, possa valere a garantire il rispetto dei termini processuali nei procedimenti de libertate, se non sono rispettate integralmente le condizioni previste dall'art. 64, disp. att. cod. proc. pen.. Tale norma stabilisce che la copia degli atti trasmessi deve essere accompagnata dall'attestazione rilasciata dal funzionario di cancelleria, in calce, della trasmissione della conformità agli originali. Ne consegue che, qualora la trasmissione degli atti attraverso il mezzo della PEC, non avvenga con le modalità sopra descritte, deve ritenersi necessariamente che il dies a quo per la decorrenza del termine di cui all'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen. non possa fissarsi nel momento di ricezione, all'indirizzo postale, della PEC da parte dell'ufficio giudiziario ricevente, ma in quello diverso di effettiva e reale percezione e conoscenza degli atti, provato dalla stampa della PEC e dalla verifica della integralità degli atti trasmessi.

È stato affermato, pertanto, che, qualora la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame avvenga a mezzo PEC, il termine di dieci giorni di cui all'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., previsto, a pena di inefficacia dell'ordinanza impugnata, per l'adozione del provvedimento a seguito di annullamento con rinvio dell'ordinanza cautelare, non decorre dal momento della ricezione della PEC all'indirizzo dell'ufficio giudiziario ricevente, ma da quello dell'effettiva e reale percezione e conoscenza degli atti, dimostrata dalla stampa della PEC e dalla verifica della integralità degli atti trasmessi (Cass. Sez. 5, n. 21710 del 28/02/2018).

Successivamente, è intervenuta una decisione che, pur ponendosi sulla stessa linea interpretativa della precedente, pare chiarire termini della questione.
Secondo questa pronuncia, la trasmissione degli atti posti a sostegno della richiesta cautelare dal pubblico ministero al tribunale del riesame può avvenire anche a mezzo posta elettronica certificata, in quanto, ai sensi dell'art. 64, comma 4, disp. att. cod. proc. pen., la PEC è un “mezzo tecnico idoneo” per la comunicazione degli atti tra gli uffici (Cass., Sez. 3, n. 21097 del 11/04/2019)”. Perché da questa trasmissione decorra il termine previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., tuttavia, è necessario che sia stato adottato il decreto del giudice (dell'autorità giudiziaria che procede) che autorizza l'impiego dello strumento telematico, previsto dall'art. 64, comma 3, disp. att. (norma che richiama l'art. 150 cod. proc. pen.).
Occorre, poi, secondo quanto stabilisce l'art. 64, comma 4, disp. att. cod. proc. pen., l'attestazione della cancelleria che deve dichiarare la conformità agli originali degli atti trasmessi (attestazione che è contenuta nella mail di trasmissione).

Se non sono rispettate queste formalità, ai fini del rispetto del termine per la comunicazione degli atti nel procedimento impugnatorio cautelare, non basta la trasmissione della mail, ma è necessaria la sua ricezione e la sua stampa, cui deve seguire la positiva verifica, attestata dal cancelliere, dell'integralità degli allegati pervenuti in conformità a quanto indicato nella PEC.

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