Sugli obblighi informativi del concorrente
13 Dicembre 2019
L'elencazione dei gravi illeciti professionali contenuta nella lettera c) del comma 5 dell'art. 80 D.lgs. 50/2016 è meramente esemplificativa e non esclude l'obbligo, per il concorrente all'aggiudicazione di un pubblico appalto, di dichiarare i fatti palesemente rilevanti per valutare la sua affidabilità professionale. Solo la compiuta dichiarazione consente alla stazione appaltante di valutare le conseguenze del fatto commesso e non è dato al concorrente compiere autonomamente la valutazione spettante alla stazione appaltante, impedendo a quest'ultima di esercitare le proprie facoltà discrezionali. |