Raggruppamento temporaneo di imprese verticale

Redazione Scientifica
17 Dicembre 2019

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, la possibilità di dar vita a raggruppamenti di tipo verticale (dove – avuto anche riguardo alle diverse responsabilità - l'identificazione della prestazione principale ad opera della mandante è...

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, la possibilità di dar vita a raggruppamenti di tipo verticale (dove – avuto anche riguardo alle diverse responsabilità - l'identificazione della prestazione principale ad opera della mandante è essenziale in rapporto al vaglio delle sue proprie capacità), sussiste solo laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato, con chiarezza e precisione, le prestazioni principali e quelle secondarie: è dunque precluso al concorrente procedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo fra prestazioni principali e secondarie per ripartirle all'interno di un raggruppamento di tipo verticale (cfr. Cons. Stato, III, 9 maggio 2012, n. 2689; V, 1 agosto 2015, n. 3769; V, 7 dicembre 2017, n. 5772; V, 22 ottobre 2018, n. 6032).

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