La corrispondenza tra le risultanze descrittive del certificato camerale e l’oggetto del contratto non si traduce in una perfetta e assoluta sovrapponibilità

Redazione Scientifica
17 Dicembre 2019

L'utilità sostanziale della certificazione camerale è di permettere la partecipazione alla gara ai soli concorrenti forniti di professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento pubblico...

L'utilità sostanziale della certificazione camerale è di permettere la partecipazione alla gara ai soli concorrenti forniti di professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento pubblico; da questa ratio si desume la necessità di una congruenza tra le risultanze descrittive della professionalità dell'impresa (come riportate nell'iscrizione alla Camera di commercio), e l'oggetto del contratto d'appalto come evincibile dal complesso di prestazioni in esso previste: l'oggetto sociale va piuttosto inteso come la “misura” della capacità di agire della persona giuridica che può validamente acquisire diritti e assumere obblighi solo per le attività comprese nello stesso, come riportate nel certificato camerale (cfr. Cons. Stato, IV, 23 settembre 2015, n. 4457; sez. V, 7 febbraio 2012, n. 648).

La necessaria corrispondenza di contenuto tra le risultanze descrittive del certificato camerale e l'oggetto del contratto d'appalto non si traduce in una perfetta e assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento, ma va verificata in ragione di un concreto criterio di rispondenza alla finalità di accertamento della richiesta idoneità professionale e sulla base di una considerazione globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto.

L'iscrizione alla camera di commercio è espressamente richiesta dall'art. 83, comma 1, lett. a), e comma 3 d.lgs. n. 50 del 2016 solo per poter dar luogo a un primo filtro di ammissibilità delle concorrenti che risultino iscritte per l'esercizio di attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto, che quindi si presentino come dotate della professionalità necessaria per rendere le prestazioni richieste (cfr. Cons. Stato, V, 17 gennaio 2019, n. 431, che, più a fondo, evidenzia che il possesso del requisito dell'idoneità tecnico- professionale necessario per partecipare alla gara pubblica è dimostrato dal dato sostanziale dell'effettivo svolgimento di una certa attività, non già dal mero dato formale dell'iscrizione ovvero dall'annotazione camerale sopravvenuta, che sono adempimenti che, analogamente alla registrazione, servono soltanto ad attribuire data certa all'effetto utile, e che comunque vanno poi messi a confronto con l'oggetto sociale dell'impresa).

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