Sui rapporti tra ricorsi volti alla reciproca esclusione dei contendenti alla luce del diritto eurounitario

Redazione Scientifica
18 Febbraio 2020

Alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE 5 settembre 2019 resa nella causa C-333/18, la regola secondo cui gli interessi perseguiti nell'ambito di ricorsi intesi alla reciproca esclusione...

Alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE 5 settembre 2019 resa nella causa C-333/18, la regola secondo cui gli interessi perseguiti nell'ambito di ricorsi intesi alla reciproca esclusione sono considerati in linea di principio equivalenti, si traduce, per i giudici investiti di tali ricorsi, nell'obbligo di non dichiarare irricevibile il ricorso per esclusione principale in applicazione delle norme procedurali nazionali che prevedono l'esame prioritario del ricorso incidentale proposto da un altro offerente. Ciò, in virtù del cd. effetto utile, che, tra l'altro, impedisce che il ricorso principale sia subordinato alla prova, a carico del ricorrente principale, della circostanza che la P.A. sarà indotta a ripetere la procedura di affidamento dell'appalto, poiché l'esistenza di una possibilità siffatta” (ossia che la P.A. ripeta la gara) deve essere considerata in proposito sufficiente.

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