Compatibilità costituzionale della normativa relativa alle società in house

Redazione Scientifica
21 Gennaio 2020

La regola di cui all'art. 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (secondo cui “Gli statuti delle società di cui al presente articolo [ovvero le società in house] devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato...

La regola di cui all'art. 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (secondo cui “Gli statuti delle società di cui al presente articolo [ovvero le società in house] devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci”), non viene in rilievo allorché non sia controversa la legittimità di un affidamento diretto di un appalto ad una società pubblica in house, quanto piuttosto si ritenga che i servizi effettivamente svolti dalla società in house non sarebbero da essa utilizzabili per partecipare ad una procedura aperta indetta da un'altra amministrazione a causa della presunta violazione del limite di operatività fissato dal predetto articolo. È, d'altro canto, manifestamente infondata la questione di incostituzionalità del codice dei contratti pubblici per violazione degli artt. 3, 11, 41, 97 comma 2, 117 comma 2 lett. e), sollevata in rapporto alla mancata previsione negli artt. 3 e 80 del Codice, in conformità all'art. 16 del d.lgs. n. 176 del 2016 e nei sensi sopra evidenziati, dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche (anche extraterritoriali) delle società in house.

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