L’escussione della garanzia provvisoria è circoscritta alla sola ipotesi di negativa verifica dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario

Redazione Scientifica
06 Febbraio 2020

La disciplina del d. lgs. n. 50/16, attualmente vigente, non prevede più l'obbligo del controllo a campione e del secondo classificato e, in questa materia, ha ridotto gli adempimenti delle Stazioni Appaltanti che...

La disciplina del d. lgs. n. 50/16, attualmente vigente, non prevede più l'obbligo del controllo a campione e del secondo classificato e, in questa materia, ha ridotto gli adempimenti delle Stazioni Appaltanti che sono attualmente obbligate a verificare i requisiti del solo aggiudicatario; in quest'ottica di semplificazione di adempimenti, l'escussione della garanzia provvisoria è circoscritta alla sola ipotesi di negativa verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, mentre nei casi di c.d. “verifica facoltativa” sono applicabili, ricorrendone i presupposti, solo le altre sanzioni previste dall'art. 80 d. lgs. n. 50/2016 (esclusione dalla gara, segnalazione all'Anac ai fini dell'inserimento nel casellario informatico, denuncia all'autorità giudiziaria nei casi di reato ecc.).

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