Assegno divorzile: rileva sia la capacità del richiedente di procurarsi i mezzi di sostentamento sia le sue potenzialità professionali
25 Febbraio 2020
Il caso. Il Tribunale di Roma, con riferimento ad una coppia di coniugi, dopo aver emesso sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, nel 2014 prevedeva, con sentenza definitiva, il diritto dell'ex moglie a percepire un assegno mensile. L'uomo impugnava la pronuncia dinanzi alla Corte di Appello di Roma, la quale, nel 2016, riduceva l'importo dell'assegno divorzile. Avverso la sentenza della Corte territoriale la signora proponeva ricorso per Cassazione, sulla base di cinque motivi tutti vertenti sostanzialmente sui criteri di determinazione dell'assegno di divorzio. L'ex marito resisteva in giudizio con controricorso.
Osservazioni della Corte di Cassazione. I Supremi giudici osservano in primis come, a fronte di un orientamento secondo il quale il presupposto per l'attribuzione dell'assegno di divorzio era costituito dal fatto che il coniuge richiedente non avesse mezzi adeguati a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, ce ne sia un altro per il quale il parametro di riferimento cui rapportare il giudizio sull'adeguatezza-inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge, richiedente l'assegno, e sulla possibilità-impossibilità per ragioni oggettive dello stesso di procurarseli va individuato non più nel tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, ma nel raggiungimento dell'indipendenza economica del richiedente. Infatti, qualora venga accertato che quest'ultimo sia economicamente indipendente o effettivamente in grado di esserlo non deve essergli riconosciuto il relativo diritto. Le Sezioni Unite della Cassazione, intervenute sul tema nel 2018, hanno riconosciuto all'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, affermando altresì che, ai fini del riconoscimento dell'assegno, si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto. In altre parole, lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Il profilo assistenziale deve, pertanto, essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale s'inserisce la fase di vita post-matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa. L'adeguatezza dei mezzi deve essere valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte.
Conclusione. Con l'ordinanza in oggetto, i giudici della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione rigettano il ricorso, compensando integralmente le spese processuali. Danno altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
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