Dichiarazione redditi tardive nei 90 giorni: termini e importi da versare

Francesco Brandi
25 Febbraio 2020

Quale è il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi "tardive 90 giorni" per il 2019 sia per i contribuenti non soggetti e soggetti agli ISA?

Quale è il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi "tardive 90 giorni" per il 2019 sia per i contribuenti non soggetti e soggetti agli ISA?

Il 2 dicembre 2019 sono scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi e per il versamento dell'acconto di novembre. Dal 3 dicembre sono scattati i possibili rimedi per chi si accorga di aver commesso errori o inadempienze.

Da quest'anno i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP e quello del versamento del secondo o unico acconto delle imposte dovute per il 2019, coincidono. Infatti, sono fissati entrambi al 30 novembre, termine che, nel 2019, è slittato al 2 dicembre (cadendo il 30 di sabato).

Questa “coincidenza”, anche se in maniera indiretta, determina alcune conseguenze in fase di applicazione del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997).

Infatti, per chi avesse commesso qualche errore o dimenticanza, resta sempre possibile rimediarvi con il ricorso al ravvedimento operoso usufruendo, quindi, delle notevoli riduzioni sulle sanzioni.

Quando si parla di ravvedimento della dichiarazione dei redditi, con effetti a sfavore del contribuente, occorre distinguere tra le seguenti ipotesi:

  • dichiarazione integrativa (che presuppone una modifica al contenuto di una dichiarazione già presentata);
  • dichiarazione tardiva, nei casi di omessa presentazione.

Partendo da tale differenziazione, occorre distinguere ulteriormente tra:

  1. violazioni dichiarative ravvedute nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione;
  2. violazioni dichiarative ravvedute dopo 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

Da premettere, comunque, che la dichiarazione presentata oltre 90 giorni si considera a tutti gli effetti omessa e, pur essendo oggetto di sanzione da parte dell'Agenzia delle entrate, non è possibile ravvederla.

Ravvedimento entro 90 giorni

Nel primo caso (ravvedimento entro 90 giorni, quindi, con riferimento al modello di quest'anno, entro il 2 marzo 2020), le modalità operative variano a seconda che si debbano correggere:

  • errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale: la sanzione configurabile - e, dunque, quella da prendere a riferimento in caso di ravvedimento - non è quella prevista per la tardività di cui all'art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, bensì quella di cui al successivo art. 8, concernente le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni” (da 250 a 2.000 euro). Pertanto, il contribuente, in questo caso, dovrà:
  1. presentare la dichiarazione corretta;
  2. versare la sanzione di 27,78 euro (misura minima ex art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, pari a 250 euro, ridotta ad 1/9);
  3. versare l'eventuale maggiore imposta, dovuta, ed eventualmente ravvederla con l'applicazione delle sanzioni ridotte a seconda di quando viene eseguito il versamento.
  • errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale: la sanzione applicabile è solo quella per omesso versamento (art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997), pari al 30% di ogni importo non versato, chiaramente ridotta in base alle regole del ravvedimento operoso.

In caso di dichiarazione tardiva, ossia quella presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione ordinario, si applica la sanzione in misura fissa di 250 euro, prevista per l'omissione della dichiarazione in assenza di debito d'imposta.

Chiaramente, se oltre alla tardività c'è stato anche un carente o tardivo versamento del tributo emergente dalla dichiarazione stessa, si applica anche la sanzione per omesso versamento.

Pertanto, ai fini del ravvedimento:

  1. la sanzione fissa per la tardività (250 euro) può essere ridotta, in sede di ravvedimento operoso, a 1/10 (quindi, si versano 25 euro);
  2. il tardivo o carente versamento del tributo può essere regolarizzato applicando le riduzioni previste dall'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, a seconda del momento in cui interviene il versamento.

Ravvedimento oltre 90 giorni

Anche nel caso in cui il ravvedimento della dichiarazione viene effettuato dopo 90 giorni dallo scadere del termine di presentazione della stessa, occorre distinguere i seguenti casi, a seconda che si tratti di:

  • errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale: ricorre il caso di infedele dichiarazione, con l'applicazione della sanzione compresa tra il 90% e il 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.

Pertanto, il contribuente deve:

  1. presentare una dichiarazione integrativa;
  2. versare, oltre al tributo dovuto e agli interessi, la corrispondente sanzione proporzionale (tale sanzione assorbe anche le altre violazioni relative all'infedeltà dichiarativa, ovvero quella prevista per l'omesso versamento) avvalendosi, eventualmente, del ravvedimento operoso e applicando le riduzioni previste dall'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, a seconda del momento in cui interviene il versamento.
  • errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale: anche in questo caso, la sanzione applicabile è solo quella per omesso versamento (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997), pari al 30% di ogni importo non versato, ridotta in base alle regole del ravvedimento operoso.

Per quanto concerne i contribuenti tenuti a presentare il modello Isa si precisa quanto segue.

Con il 2 dicembre è scaduto il termine per l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi.

Entro lo stesso termine, chi ha già presentato la dichiarazione può inviare una “correttiva nei termini”, per rimediare a errori e omissioni. La presentazione della dichiarazione correttiva nei termini - che consenta di migliorare almeno fino a 8 il punteggio ai fini ISA - apre al contribuente la possibilità di beneficiare del connesso regime premiale. Non così, invece, in caso di presentazione tardiva del modello entro il termine di 90 giorni dalla scadenza, quindi entro il 2 marzo 2020: ove, a seguito dell'applicazione degli ISA, il contribuente ottenesse l'attribuzione di un punteggio almeno pari a 8, non sarà più possibile fruire del regime premiale.

La dichiarazione presentata tardivamente, ma entro il termine di 90 giorni dalla scadenza, si considera comunque valida. Il contribuente subirà, a causa del ritardo nell'adempimento, l'irrogazione di una specifica sanzione.

Il decreto Crescita ha spostato in avanti il “termine ordinario” per l'invio, quindi dal 30 settembre al 30 novembre, che quest'anno, come ricordato, slitta ancora più avanti al 2 dicembre. Conseguentemente, i 90 giorni successivi, per l'invio tardivo della dichiarazione considerata ancora valida scadono il 2 marzo 2020.

Ciò in quanto l'anno 2020 è bisestile e il mese di febbraio è di 29 giorni.

Il tardivo invio del modello richiede la regolarizzazione dell'adempimento al fine di evitare l'irrogazione di sanzioni che possono essere in alcuni casi estremamente elevate. La sanzione ordinaria è variabile dal 120 al 240 per cento, con l'applicazione del minimo di 250 euro. Invece, se non sono dovute imposte, la sanzione è variabile da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000 euro.

Se il contribuente regolarizza la tardività entro il 2 marzo 2020, la sanzione minima viene ridotta al 10% e ammonta a 25 euro. Lo prevede l'art. 13, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 472/1997.

In tal caso, però, ove a seguito dell'applicazione degli ISA il contribuente ottenesse l'attribuzione di un punteggio almeno pari all'8, non sarà possibile, secondo l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate, fruire del regime premiale.