Irrilevanza, ai fini del riconoscimento di un collegamento sostanziale tra due imprese, della partecipazione delle stesse al medesimo contratto di rete

Redazione Scientifica
05 Febbraio 2020

L'onere della prova del collegamento tra imprese ricade sulla stazione appaltante o, comunque, sulla parte che ne affermi l'esistenza, al fine della loro esclusione dalla gara; dimostrazione che deve...

L'onere della prova del collegamento tra imprese ricade sulla stazione appaltante o, comunque, sulla parte che ne affermi l'esistenza, al fine della loro esclusione dalla gara; dimostrazione che deve necessariamente fondarsi su elementi di fatto univoci — non suscettibili cioè di letture alternative o dubbie — desumibili sia dalla struttura imprenditoriale dei soggetti coinvolti (ossia dal loro assetto interno, personale o societario — cd. aspetto formale), sia dal contenuto delle offerte dalle stesse presentate (cd. aspetto sostanziale); ai fini della predetta esclusione non è sufficiente una generica ipotesi di collegamento « ;di fatto ;», essendo necessario che per tale via risulti concretamente inciso l'interesse tutelato dalla norma, volta ad impedire un preventivo concerto delle offerte, tale da comportare un vulnus al principio di segretezza delle stesse. Inoltre, ai fini del riconoscimento di un collegamento sostanziale, è da ritenersi irrilevante la circostanza che i due operatori economici partecipino al medesimo contratto di rete.

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