Previsione di una c.d. soglia di sbarramento nell’offerta tecnica

Roberto Fusco
25 Febbraio 2020

È consentito alle stazioni appaltanti inserire nel disciplinare di gara una c.d. soglia di sbarramento prevedente un limite quantitativo minimo per il punteggio che le offerte tecniche devono prevedere in ordine a determinati criteri.

Nel caso relativo ad una procedura aperta avente ad oggetto un appalto di lavori, viene contestata la legittimità della c.d. clausola di sbarramento in ragione della quale la società ricorrente è stata esclusa dalla procedura.

Ad avviso del Collegio la società ricorrente non fornisce elementi idonei a superare il giudizio tipicamente tecnico-discrezionale espresso dalla Commissione giudicatrice, limitandosi ad affermare di aver presentato un'offerta pienamente in grado di soddisfare le esigenze della stazione appaltante, in ordine alla qualità del progetto proposto.

La previsione di una c.d. soglia di sbarramento, prevedente un livello qualitativo minimo per il punteggio che le offerte tecniche devono ottenere in ordine a determinati criteri, è da considerarsi legittima poiché finalizzata a garantire il miglior livello qualitativo delle offerte presentate, con l'effetto di comportare l'esclusione di una proposta in ragione della sua non conformità a determinati standard minimi fissati in sede di lex specialis (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-ter, 22 luglio 2019, n. 9781).

Inoltre, nel caso di specie, la c.d. soglia di sbarramento, che è stata prevista per privilegiare la qualità tecnica delle offerte rispetto al dato meramente economico, può essere qualificata non solo legittima ma anche non irragionevole in quanto non particolarmente elevata in relazione alla complessità dell'oggetto di gara.

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