Convertito il d.l. 161/2019 in materia di intercettazioni: le correzioni di rotta

26 Febbraio 2020

Con la legge di conversione del d.l. 161/2019 in materia di intercettazioni. Il legislatore non si è limitato ad alcuni interventi di coordinamento della nuova normativa ma ha fornito nuove precise in tema di deposito degli atti, di utilizzo del captatore in relazione ai reati in materia di P.A., di giudizio immediato e di utilizzo in generale delle intercettazioni in procedimenti diversi; alcuni ritocchi sono stati previsti anche sul tema dell'archivio digitale e sulle disposizioni di attuazione.
Abstract

Con la legge di conversione del d.l. 161/2019 in materia di intercettazioni. Il legislatore non si è limitato ad alcuni interventi di coordinamento della nuova normativa ma ha fornito nuove precise in tema di deposito degli atti, di utilizzo del captatore in relazione ai reati in materia di P.A., di giudizio immediato e di utilizzo in generale delle intercettazioni in procedimenti diversi; alcuni ritocchi sono stati previsti anche sul tema dell'archivio digitale e sulle disposizioni di attuazione.

L'entrata in vigore

La legge di conversione contiene l'ennesima – sebbene breve - proroga dell'entrata in vigore della riforma nel suo insieme. La riforma introdotta dal d.lgs. 216/2017 (Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103) avrebbe dovuto – finalmente - in vigore dopo tre rinvii disposti – con modifica dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. 216/2017) rispettivamente:

  • dal d.l. 25 luglio 2018, n. 91 (in G.U. 25/07/2018, n.171), convertito con modificazioni dalla l. 21 settembre 2018, n. 108 (in G.U. 21/09/2018, n. 220), sino al 31.3.2019
  • la l. 30 dicembre 2018, n. 145 (in SO n.62, relativo alla G.U. 31/12/2018, n.302) sino al 31.7.2019;
  • il d.l. 14 giugno 2019, n. 53 (in G.U. 14/06/2019, n.138) sino al 31.12.2019

In particolare, nel primo comma, l'indicazione «Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019» è stata sostituita dalla formula “ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020”. L'art. 5 del d.l. 161/2019 (Disposizione transitoria) stabilisce che “Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. e della Repubblica italiana”, ossia - stante la pubblicazione nella G.U. n.305 del 31.12.2019 - dal 1.1.2020, anche se di fatto l'entrata in vigore è posticipata al 29.2.2020. La legge di conversione ha portato tale termine al 30.4.2020. Un differimento evidentemente giustificato dalla necessità di consentire agli uffici giudiziari di predisporre gli aspetti organizzativi e tecnici connessi alla digitalizzazione del sistema documentale e del software utilizzato per le captazioni.

L'art. 1 d.l. 161/2019 è intervenuto anche sul comma secondo dell'art. 9 d.lgs. 216/2017. Si tratta della modifica al comma 2 dell'art.114 c.p.p., laddove, dopo le parole “dell'udienza preliminare”, sono inserite “fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292”, in base alla quale è venuto meno il divieto di pubblicazione, anche parziale, «degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare» con riguardo alle ordinanze che dispongono le misure cautelari. Una disposizione per la quale era prevista l'entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020 e che invece sarà pienamente operativa «a decorrere dal 1° marzo 2020», termine sostato dalla legge di conversione al 1° maggio 2020. Nondimeno, il decreto ha operato un'importante precisazione al riguardo, prevedendo, nell'articolo 114, dopo il comma 2, un comma 2-bis: “È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268 e 415-bis.Sul punto, la legge di conversione del d.l. 161/2019 ha aggiunto agli art. 268 e 415-bis anche l'art. 454 c.p.p. – in relazione al rito immediato- il cui mancato inserimento era verosimilmente frutto di una semplice carenza di coordinamento sistematico.

Le modifiche in tema di utilizzabilità

In sede di conversione del d.l. 161/2019, il legislatore, sulla scorta delle indicazioni di cui alla decisione delle S.U. (Cass., S.U. n. 51, 2 gennaio 2019, CED 277395) ha modificato il testo dell'art. 270, comma, 1 c.p.p., che risulta attualmente il seguente: “ I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1.”

Due gli elementi da sottolienare: la previsione della rilevanza, che affianca l'indispensabilità e il richiamo espresso ai reati di cui all'art. 266, comma 1. Se la seconda indicazione, viste le indicazione delle S.U.., non desta particolare sorpresa, l'interprete certamente potrà porsi il dubbio su quali potrebbero essere i risultati di intercettazioni indispensabili ma non rilevanti. Una categoria non facilmente individuabile, sulla quale la giurisprudenza potrà fornire di certo utili indicazioni.

Art. 270, comma 1, c.p.p. testo originario

Art. 270, comma, 1 c.p.p. testo attuale

I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.

I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1

Si deve ritenere che correlata alle modifiche in tema di utilizzazione, in relazione all'art. 270 c.p.p. e sulla scorta delle indicazioni sopra riportate delle S.U., sia la modifica apportata , in sede di conversione della d.l. 161/2019, all'art. 266, comma 1, nel quale. dopo la lettera f-quater) è aggiunta la seguente ipotesi:

«f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo».

Nell'ambito di intercettazioni disposte nell'ambito di indagini per reati associativi ex art 416-bis c.p.p., è stata prevista la possibilità di disporre intercettazioni anche per ipotesi la cui pena edittale non sia particolarmente significativa, ove le stesse sia poste in essere – come precisato - avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni da quest'ultimo articolo. Una previsione verisimilmente inserita non tanto e non solo in funzione di autonome richieste per tali reati, quanto per consentire l'utilizzabilità laddove le stesse emergano nell'ambito di indagini per i fati associativi.

L'art. 270, comma 1-bis, era stato sostituito - con il d.l. 161/2019 - dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, se compresi tra quelli indicati dall'articolo 266, comma 2-bis» ossia «per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e per i delitti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4».

La legge di conversione è intervenuta su tale testo, che risulta attualmente il seguente: ''1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi

da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati dall'articolo 266, comma 2-bis''». Un'indicazione che rappresenta indubbiamente una limitazione rispetto alla formula del d.l. 161/2019, in quanto alla mera ravvisabilità di uno dei delitti di cui all'art. 266 comma 2 bis aggiunge una valutazione in termini di specifica “indispensabilità”; in sostanza, il legislatore non si è accontentato della mera previsione dell'astratta ravvisabilità di un reato ricompreso nell'elenco, ma ha imposto una valutazione analoga a quella che avrebbe dovuto essere effettuata fonte di un'autonoma richiesta.

Le modifiche agli art. 268 e 269 c.p.p.

L'attuale art. 268, comma 6, c.p.p. - come introdotto dal d.l. 161/2019, stabilisce che ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. La facoltà di consultazione telematica è tuttavia subordinata all'emanazione del decreto di uno specifico decreto previsto dal d.l. 161/2019; si rileva sul punto che la legge di conversione ha esteso l'avviso – previsto dal d.l. 161/2019 ai soli difensori dell'imputato- ai difensori delle parti, in questo modo sanando una situazione che avrebbe certamente dato luogo a sostanziali criticità.

Ancora con riguardo all'art. 268, con la legge di conversione del d.l.161/2019, al comma 7 di tale articolo sono stati aggiunti i seguenti periodi: «Il giudice, con il consenso delle parti, può disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni o delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. In caso di contestazioni si applicano le disposizioni di cui al primo periodo». Una disposizione che forse avrebbe potuto essere ritenuta non indispensabile, laddove un consenso tra le parti si fosse comunque formato, ma indubbiamente rappresenta un apprezzabile sforzo verso scelte ottimali in termini di efficienza, economica come organizzativa.

La legge di conversione ha previsto una ulteriore modifica sul testo dell'art. 268 c.p.p. .Questo il testo attuale: «Qualora non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, l'avviso contiene inoltre l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6.»;

Sul punto, la legge di conversione si è limitata a inserire dopo la dizione «per via telematica gli atti» l'indicazione “depositati”. Indicazione forse superflua, ma certamente non nociva.

La versione originaria dell'art. 269 comma 1, per il 161/2019, era la seguente «I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è in ogni caso consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate.” La legge di conversione ha stabilito che, in sintonia con quanto stabilito dalla nuova versione dell'art 268, comma 6, c.p.p, debba essere consentito non per i soli difensore dell'imputato, ma delle parti l'accesso “per l'esercizio dei loro diritti e delle loro facoltà…. successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o nel caso previsto dall'articolo 454, comma 2-bis». La precedente dizione prevedeva «Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è in ogni caso consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate». Una formula che fornisce una precisa scansione temporale per l'esercizio dei diritti e della facoltà.

Ancora nell'art. 269, comma 1, Inoltre, dopo le parole «eseguito le intercettazioni» è stato aggiunto il seguente periodo: «Non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari». Rispetto al testo del d.lgs. 216/2017, sono espressamente indicati come esclusi dal segreto non solo gli atti sopra indicati acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, ma tutti quelli “ comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari”. Una formula che potrebbe, in prospettiva, creare criticità ermeneutiche.

L'intervento in tema di reati contro la P.A.

In base alla d.l. 161/2019, era stata previsto una modifica nel testo dell'art. 266 c.p.p., comma 2-bis, con riguardo agli incaricati di pubblico servizio: «L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e per i delitti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4.»

Con la legge di conversione del d.l. 161/2019, tale comma è stato modificato, in quanto, la previsione delle possibilità di procedere a intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile- in relazione ai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 è stata prevista «previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale». Ne consegue, almeno sul punto, un regime differenziato rispetto ai reati di cui agli artt. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p., con un obbligo di motivazione al riguardo che potrebbe, in concreto, limitare significativamente la possibilità di utilizzo.

Il controllo del P.M. sull'attività della P.G.

Nella prospettiva della riforma, il legislatore aveva chiesto al P.M. un'attività delicata e complessa, rispetto alla quale lo svolgimento in termini di qualità e tempi accettabili avrebbe dovuto fondarsi su un rapporto fiduciario con la P.G. delegata per le operazioni, chiamata a un'attività “preselezione”. Una prospettiva sostanzialmente modificata, alla luce del nuovo testo dell'art. 268, comma 2-bis introdotto dal d.l. 161/2019: «Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini».

La legge di conversione ha modificato tale comma, il cui attuale testo è il seguente: «Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini». Come risulta dalla relazione tecnica della legge di conversione, con tale modifica «si precisa che nei verbali possono essere riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge soltanto se siano ritenute rilevanti ai fini delle indagini, eliminando il riferimento alla parola intercettazioni».

Intercettazioni e richieste cautelari

La legge di conversione del d.l. 161/2019 è intervenuta sul testo dell'art. 291 c.p.p. prevedendo che verbali e registrazioni relativi alle richieste di misure cautelari siano ''comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269''. Conseguentemente all'atto del deposito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 291 c.p.p., degli atti posti a sostegno della richiesta di misure cautelare del p.m., l'ufficio requirente deve provvedere oltre che alla trasmissione mediante il sistema TIAP della copia digitalizzata della relativa documentazione, anche al conferimento all'archivio digitale intercettazioni dei verbali digitali delle operazioni di intercettazione richiamate ai fini della procedura in parola.

Come è noto, gli atti posti a fondamento della misura dovranno essere corredati dai relativi file audio: una disposizione, come già ricordato, diretta conseguenza delle indicazioni della Corte costituzionale (sentenza n. 336/2008). La riforma aveva espressamente ribadito il diritto del difensore a ottenere la trasposizione su idoneo supporto delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se ancora non depositate. In base all'art. 293 c.p.p. «Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore». In questo senso il d.lgs. 216/2017 aveva stabilito l'aggiunta, all'art. 293, comma 3, in fine, dei seguenti periodi: «Il difensore ha diritto di esame e di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni».

Il d.l. 161/2019 all'art. 293, comma 3, il d.l. 161/2019 ha soppresso i periodi terzo e quarto sopra riportati.

Nonostante la soppressione, si era ritenuto ritiene che gli atti posti a fondamento della misura dovrebbero essere corredati dai relativi file audio: una disposizione diretta conseguenza delle indicazioni della Corte costituzionale (sentenza n. 336/2008). Le indicazioni di quest'ultima impongono di ravvisare il diritto del difensore a ottenere la trasposizione su idoneo supporto delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se ancora non depositate. Proprio per evitare il rischio di deposito di comunicazioni non inserite nella richiesta di misura cautelare, a fronte dell'istanza della difesa, parrebbe assolutamente necessario formare nuovo e idoneo supporto contenente solo quelle di cui alla richiesta. La soppressione del periodo sopra menzionato potrebbe, al contrario, escludereil diritto ad avere copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate, laddove non fatte previamente oggetto di un'autonoma procedura di deposito ex art 268 c.p.p.

In effetti, la legge di conversione del d.l. 161/2019 ha reintrodotto ha il comma terzo dell'art 293, nei seguenti termini «Il difensore ha diritto di esame e di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1».

In ogni caso, il difensore dell'indagato, nel caso di riesame o di appello avverso il provvedimento cautelare, ha, pertanto, diritto all'accesso e all'estrazione di copia dell'intera, relativa documentazione, incluse le tracce foniche. In ipotesi del genere, non essendo stata ancora espletata la procedura di acquisizione mediante deposito e conseguente conferimento all'archivio intercettazioni, sarà necessario predisporre copia su adeguato supporto (di regola DVD) delle tracce foniche.

In questo senso, prima dell'inoltro della richiesta di misura cautelare e comunque prima dell'esecuzione della stessa, il P.M. dovrebbe curare la raccolta, in apposita partizione del server delle aziende esecutrici delle prestazioni funzionali alle intercettazioni, delle tracce foniche delle comunicazioni o dei flussi di dati utilizzati nella richiesta, al fine di consentire l'accesso agli stessi da parte dei difensori sulle apposite postazioni anche per ciò predisposte ed il rilascio delle relative copie.

Il giudizio immediato

Una modifica è stata apportata anche in tema di giudizio immediato nell'ambito dell'art. 454 c.p.p. (Presentazione della richiesta del P.M. in caso di giudizio immediato). In tale articolo, dopo il comma 2, è stato aggiunto il comma 2-bis: «Qualora non abbia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, con la richiesta il pubblico ministero deposita l'elenco delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ai fini di prova. Entro quindici giorni dalla notifica prevista dall'articolo 456, comma 4, il difensore può depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6.

La legge di conversione del d.l. 161/2019 ha aggiunto, in calce a tale comma: «Il termine di cui al presente comma può essere prorogato di ulteriori dieci giorni su richiesta del difensore».

Le disposizioni di attuazione

In via preliminare, si deve al proposito sottolineare un profilo strettamente tecnico, anche se indiretto, del momento di attuazione della delega in relazione all'utilizzo “soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, che tenga costantemente conto dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che tali programmi si limitino ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo standard idonei di affidabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia» (art. 1, comma 84, lett. e), n. 5, l. 103/2017).

Principio richiamato anche nell'art. 89 disp. att. c.p.p., del comma 2-bis, dal d.lgs. 216/2017, per il quale rispetto al testo originario del d.lgs 216/2017, la legge di conversione ha “ rafforzato” la previsione di utilizzo di programmi conformi a quelli indicati dal Ministero, sostituendo le parole "possono essere impiegati soltanto" con le seguenti: " devono essere impiegati".

Sul punto, il d.l. 161/2019 è intervenuto sul testo dell'art. 89 disp. att. c.p.p. (Verbale e registrazioni delle intercettazioni). Rispetto alla versione della norma introdotta dal d.lgs. 216/2017, si devono registrare due modifiche, sostanziali (laddove, sul piano formale, i commi 2 bis, ter, quater e quinquies sono stati indicato come commi 2, 3, 4, 5). La legge di conversione, rispetto al comma 2, ha previsto che la formula “le comunicazioni intercettate sono trasferite” con quella “le comunicazioni intercettate sono conferite”. Una notazione tecnica più precisa rispetto al generico trasferimento.

Inoltre, la previsione del conferimento delle intercettazioni eseguite mediante captatore informatico, dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, non più esclusivamente verso gli impianti della procura della Repubblica, quanto nell'archivio digitale di cui all'articolo 269, comma 1, del codice, è venuta meno, in quanto con la legge di conversione le parole «esclusivamente nell'archivio digitale di cui all'articolo 269, comma 1, del codice.» sono sostituite dalla formula «esclusivamente negli impianti della procura della Repubblica». In effetti, era stato posto il dubbio, sul piano tecnico, dell'idoneità degli archivi digitali alla funzione prevista dalla norma.

Art. 89 disp att c.p.p. - d.lgs. 216/2017

Art. 89 disp att c.p.p.- attuale

2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis le comunicazioni intercettate sono trasferite, dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente verso gli impianti della procura della Repubblica. Durante il trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrità, in modo da assicurare l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato e quanto trasmesso e registrato.

Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono conferite, dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente negli impianti della procura della Repubblica. Durante il trasferimento dei dati sono operati controlli costanti di integrità che assicurino l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato, registrato e trasmesso.

In conclusione

• La legge prevede una nuova indicazione generale in tema di utilizzazione dei siti delle intercettazioni in procedimenti diversi, ex art 270 comma 1 c.p.p.

• È stata modificata anche la disposizione in tema di utilizzo degli esiti delle intercettazioni disposte a mezzo di captatore informatico e previsto, in relazione a tali forme di intercettazioni con riguardo a reati i delitti dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico, un obbligo specifico di motivazione nel caso di captazione disposte nei luoghi di provata dimora

• È stato reintrodotto ha il comma terzo dell'art 293, nei seguenti termini ''Il difensore ha diritto di esame e di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1”.

• In tema di giudizio immediato la legge di conversione ha previsto la possibilità di proroga per ulteriori dieci giorni a favore del difensore, per depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti.

Guida all'approfondimento

G. SANTALUCIA, Il diritto alla riservatezza nella nuova disciplina delle intercettazioni - note a margine del decreta legge n. 161 del 2019, in www.sistemapenale.it;

C. PARODI, Il nuovo decreto intercettazioni: le indicazioni sulla riservatezza, in questa rivista

C. PARODI La riforma dimezzata: prime osservazioni sui decreti in tema di intercettazioni - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in questa rivista.

W. NOCERINO, Prime riflessioni a margine del nuovo decreto legge in materia di intercettazioni, in www.sistemapenale.it

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