Il Consiglio di Stato sull'orario di deposito telematico delle memorie per l'udienza

Redazione scientifica
26 Febbraio 2020

L'apparente contrasto tra il disposto del 1° ed il 3° periodo dell'art. 4, c. 4, disp. att. c.p.a., va interpretato nel senso che il termine delle ore 24 per il deposito degli atti di parte vale solo per quegli atti processuali che non siano depositati in vista di una camera di consiglio o di un'udienza di cui sia già fissata o già nota la data. Invece, in presenza di una camera di consiglio o di un'udienza già fissata, è inammissibile il deposito effettuato oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile.

Memoria depositata oltre le ore 12. In un contenzioso tra una società e un Comune, in via preliminare il Consiglio di Stato accoglie l'eccezione proposta da una delle parti con cui si è affermata la tardività della memoria, in quanto depositata alle ore 16.28 dell'ultimo giorno utile, ossia oltre l'orario limite delle ore 12.
In proposito, il Collegio giudicante osserva che «l'apparente antinomia, rilevabile tra il primo ed il terzo periodo dell'art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a., va risolta nel senso che il termine delle ore 24 per il deposito degli atti di parte vale solo per quegli atti processuali che non siano depositati in vista di una camera di consiglio o di un'udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data; invece, in presenza di una camera di consiglio o di un'udienza già fissata, il deposito effettuato oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile è inammissibile».

Termini perentori. Inoltre, continua il Consiglio di Stato, mancando un chiaro sistema di preclusioni quanto alla proposizione delle eccezioni di parte, nonché quanto alla deduzione dei fatti e delle prove, la soluzione più rigorosa è quella più aderente alla lettera della legge, ove si tenga presente che i termini processuali per il deposito di atti e memorie sono generalmente ritenuti perentori e che la loro violazione è ritenuta suscettibile di essere rilevata d'ufficio.
Quindi, secondo tale impostazione, nel momento in cui un deposito effettuato oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile viene qualificato dalla legge come «effettuato il giorno successivo», pare logico considerarli inammissibile. Invece, ai fini del calcolo dei termini dilatori minimi per la trattazione in udienze pubbliche e o in camere di consiglio, il deposito dopo le ore 12 ma prima delle ore 24 dell'ultimo giorno utile è valido e tempestivo (si veda il primo periodo dell'art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a.).
Osserva il Collegio che la tesi meno rigorosa (Cons. St., 1° giugno 2018, n. 3309), secondo cui sono ammissibili i depositi pomeridiani nell'ultimo giorno utile, sopporta il rischio di stimolare comportamenti opportunistici e tattiche dilatorie lesivi del valore della ragionevole durata del processo.
A parere del Consiglio di Stato è debole anche la tesi secondo la quale il 3° periodo dell'art. 4, c. 4, troverebbe applicazione solo nei rari casi in cui un deposito determinerebbe la decorrenza di un termine a difesa. Infatti, l'art. 7, d.l. 31 agosto 2016 n. 168, nell'introdurre il nuovo testo dell'art. 4, comma 4, non pospone la decorrenza iniziale dei termini a difesa al giorno successivo, ma contiene un riferimento più vago ai termini a difesa, con espressione non del tutto univoca.
Discostandosi dalla tesi minoritarie, pertanto, i Giudici ritengono che la tesi rigorosa, dalla quale discende l'inammissibilità dei depositi pomeridiani, appare più plausibile e coerente con il valore costituzionale del giusto processo. Tuttavia, in presenza delle oggettive incertezze giurisprudenziali sopra esposte, il Consiglio di Stato concede alla parte appellante il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile.

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