Iscrizione nel casellario e onere di motivazione

Redazione Scientifica
22 Febbraio 2020

Ai sensi dell'art. 216, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, il nuovo codice dei contratti pubblici si applica alle procedure di gara avviate successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Ai sensi dell'art. 216, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, il nuovo codice dei contratti pubblici si applica alle procedure di gara avviate successivamente alla data della sua entrata in vigore. Tale norma esclude la possibilità di distinguere tra normativa applicabile alla fase di scelta del contraente e normativa applicabile alla fase di esecuzione del contratto, fissando detta data quale termine unico di riferimento.

L'applicazione della penale per ritardo nella fornitura rispetto ai tempi imposti dal contratto può essere considerata, in astratto, una notizia “utile” e, dunque, suscettibile di iscrizione nel Casellario informatico – per essere riconducibile alla fattispecie del “grave errore professionale” di cui all'art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. 163 del 2006. È però onere dell'ANAC procedere ad un'attenta valutazione dell'utilità in concreto dell'annotazione ai fini dell'apprezzamento dell'affidabilità dell'operatore che le stazioni appaltanti possono compiere in relazione a successive procedure di gara. Inoltre, nella relativa determinazione devono essere esplicitate le ragioni per le quali la valutazione dell'utilità dell'iscrizione sia negativa, poiché l'Autorità non si può limitare ad affermare che le richieste formulate dall'operatore economico nella memoria trasmessa non possono essere accolte per il carattere meramente informativo dell'iscrizione, che non comporta l'automatica esclusione dalla procedura, dovendo, pur sempre, la stazione appaltante, nell'esercizio della sua discrezionalità svolgere le valutazioni di competenza sui pregressi comportamenti del concorrente.

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