RTI verticale, ATI orizzontale e possesso dei requisiti

Redazione Scientifica
22 Febbraio 2020

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in caso di forniture e servizi, il raggruppamento è di tipo verticale nel caso in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di...

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in caso di forniture e servizi, il raggruppamento è di tipo verticale nel caso in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali, anche in termini economici, e i mandanti quelle indicate come secondarie, mentre il raggruppamento è orizzontale se gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione (v. Cons. di Stato, ad. plen., 13 giugno 2012, n. 22).

La giurisprudenza amministrativa formatasi successivamente alla citata decisione dell'Adunanza plenaria, anche in seguito al nuovo Codice dei contratti pubblici, è nel senso:

a) di escludere che, in assenza di suddivisione espressamente compiuta dalla stazione appaltante, i concorrenti possano di propria iniziativa scomporre le prestazioni in affidamento in modo da individuare una prestazione principale e prestazioni secondarie (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 novembre 2019, n. 7922; V 5 aprile 2019, n. 2243; V, 14 maggio 2018, n. 2855; V, 7 dicembre 2017, n. 5772);

b) di consentire loro, invece, di indicare, in termini percentuali o descrittivi, le parti del servizio alle quali ciascun componente il raggruppamento si impegna alla stregua di un mero riparto interno delle attività rientrante nelle scelte organizzative del raggruppamento in coerenza con l'onere di specificazione delle parti del servizio previsto dall'art. 48, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016 e tenendo conto del fatto che le parti di attività assegnate a ciascuno dei componenti il raggruppamento non devono essere perfettamente coincidenti e sovrapponibili fra loro (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 novembre 2019, n. 7922; III, 21 gennaio 2019, n. 519);

c) di ritenere pur sempre necessario, per la peculiarità del raggruppamento orizzontale rispetto a quello verticale, che ciascun componente il raggruppamento sia in possesso di identica specializzazione professionale, ovvero disponga delle competenze necessarie ad eseguire la prestazione oggetto del servizio da affidare (cfr. Cons. Stato, sez. III, 26 settembre 2019, n. 6459; III, 10 luglio 2019, n. 4866; III, 21 gennaio 2019, n. 517; V, 22 ottobre 2018, n. 6032; V, 4 gennaio 2018, n. 51), quale che sia la percentuale del servizio per la quale si impegna;

d) di imporre, fermo il necessario possesso delle competenze professionali per lo svolgimento della prestazione oggetto del servizio, requisiti di qualificazione, per il caso di appalto di servizi e forniture, coerenti alla quota percentuale di esecuzione della prestazione solo ove ciò sia richiesto dalla lex specialis di gara, altrimenti, potendo i requisiti essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso (ex multis, cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1101 e i riferimenti giurisprudenziali ivi richiamanti)

In ragione degli esposti orientamenti giurisprudenziali è possibile sostenere che è onere dell'operatore economico che partecipa ad una procedura di gara specificare la percentuale del servizio per la quale ciascun componente il raggruppamento si impegna nei confronti della stazione appaltante, e a tale ripartizione percentuale, se imposto dal disciplinare di gara, dovranno corrispondere i requisiti di partecipazione richiesti, fermo, tuttavia, il necessario possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti per l'esecuzione del servizio oggetto di affidamento da parte di tutte le imprese componenti il raggruppamento.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.