Il certificato di esecuzione lavori può essere rilasciato anche qualora il contratto d’appalto non sia ancora concluso

Redazione Scientifica
22 Febbraio 2020

Ai fini di addivenire alla qualificazione dell'impresa da parte della SOA, il certificato di esecuzione lavori, di cui agli artt. 86, comma 5-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016 e 79, comma 6, del d.P.R. n. 210 del 2010, costituisce una certificazione richiesta dall'impresa al committente...

Ai fini di addivenire alla qualificazione dell'impresa da parte della SOA, il certificato di esecuzione lavori, di cui agli artt. 86, comma 5-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016 e 79, comma 6, del d.P.R. n. 210 del 2010, costituisce una certificazione richiesta dall'impresa al committente (anche privato, cfr. art. 84 comma 2, d.P.R. n. 201 cit.) per la dimostrazione del possesso del requisito di idoneità tecnico – organizzativa, costituito dall'aver svolto lavori per un certo importo in una certa categoria in quanto la committenza certifica l'avvenuta esecuzione in maniera regolare e con buon esito dei lavori, nonché se risultano, e con quale esito, le contestazioni reciprocamente mosse dalle parti contrattuali in seguito all'esecuzione dei lavori.

Il certificato di esecuzione lavori può essere rilasciato anche qualora il contratto d'appalto non sia ancora concluso, ovvero, detto altrimenti, se i lavori sono ancora in corso di esecuzione, per quella parte di lavori che il r.u.p. attesti completata con buon esito e contabilizzata.

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