Sui limiti e le condizioni per la persistenza dell’interesse al ricorso pur in caso di revoca dell’aggiudicazione impugnata

Redazione Scientifica
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30 Gennaio 2020

L'interesse a ricorrere si sostanzia nell'utilità o nel vantaggio (materiale e morale) che il ricorrente può ricavare dall'accoglimento della domanda proposta in...

L'interesse a ricorrere si sostanzia nell'utilità o nel vantaggio (materiale e morale) che il ricorrente può ricavare dall'accoglimento della domanda proposta in giudizio (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 novembre 2019, n. 7539; III, 2 settembre 2019, n. 6414; V, 4 giugno 2019, n. 3753, V, 22 maggio 2019, n. 3318); un fatto sopravvenuto all'instaurazione del giudizio (come pure lo ius superveniens), che sia idoneo a modificare l'assetto di fatto o di diritto esistente al momento in cui era proposta l'originaria impugnazione, può incidere sull'interesse a ricorrere.

Tra i fatti sopravvenuti idonei a modificare l'assetto di fatto vi sono i provvedimenti adottati in autotutela, tra i quali si colloca la revoca, con una peculiarità: essi possono comportare la piena realizzazione dell'interesse del ricorre, e così dar luogo a cessazione della materia del contendere, ovvero, non condurre a tale piena realizzazione e pur tuttavia rendere inutile la pronuncia del giudice, dando luogo, così ad una carenza sopravvenuta di interesse (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 2018, n. 1100; IV, 14 aprile 2014, n. 1825).

La revoca della procedura diretta ad individuare le iniziative da beneficiare di finanziamenti pubblici è caducatoria di tutti gli atti adottati nel corso della procedura stessa, compresa la graduatoria degli operatori ammessi a finanziamento, e determina la sopravvenuta carenza di interesse del privato che gli atti della procedura abbia impugnato per essere stato collocato in posizione non utile (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 ottobre 2019, n. 6832).

Divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l'originaria domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, il giudice di primo grado è, tuttavia, tenuto all'esame dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti a mente dell'art. 34, comma 3, cod. proc. amm., permanendo un interesse risarcitorio che la parte ricorrente deve espressamente aver dichiarato. A tal fine è' sufficiente (ma necessario) che la parte, appreso della adozione della revoca della procedura, dichiari nella memoria il proprio interesse ad una pronuncia sui motivi per fini risarcitori, dato che a fronte di tale dichiarazione il giudice di primo grado non può chiudere il giudizio con sentenza di mero rito.