Le referenze bancarie sono suscettibili di soccorso istruttorio se antecedenti la partecipazione alla gara del concorrente.

27 Febbraio 2020

Il soccorso istruttorio sulle referenze bancarie richieste ai fini della partecipazione alla procedura di gara è ammissibile in quanto diretto a verificare l'esistenza di un rapporto instaurato con l'istituto bancario in un periodo antecedente la partecipazione alla gara.

Il caso. La vicenda sottoposta al TAR Lazio, riguardava la legittimità del soccorso istruttorio disposto dalla stazione appaltante, mediante il quale aveva invitato la ricorrente principale, a fornire chiarimenti sulla referenza bancaria prodotta nell'ambito di una procedura aperta, avente ad oggetto l'affidamento di lavori di manutenzione delle reti idriche e servizi del ciclo idrico integrato. In particolare, la ricorrente principale aveva presentato, tra l'altro, una referenza rilasciata da un istituto di credito, attestante la disponibilità a valutare la concessione di una linea di credito, nel senso e nei limiti richiesti dal bando. La stazione appaltante, a fronte di tale dichiarazione, aveva richiesto alla ricorrente principale di chiarire se l'istituto di credito fosse disponibile a concedere la linea di credito richiesta. Confermata la disponibilità dell'istituto bancario, la ricorrente principale veniva ammessa alla gara. La controinteressata a seguito del ricevimento della notifica del ricorso principale, proponeva ricorso incidentale, contestando l'ammissione della ricorrente principale, che, a suo dire, avrebbe dovuto essere esclusa per l'insufficienza della richiesta referenza bancaria, che erroneamente il Seggio aveva consentito di rettificare, eludendo i limiti del soccorso istruttorio.

La soluzione Il TAR ha respinto il ricorso incidentale, ricordando che secondo la giurisprudenza, l'analisi delle referenze bancarie richieste ai fini della partecipazione alla procedura di gara, è volta a comprovare il possesso della solidità economica e finanziaria dell'operatore e per tale ragione, anche se conseguite a seguito di soccorso istruttorio, esse sono ammissibili nella misura in cui attestino l'esistenza di un rapporto instaurato con l'istituto bancario in un periodo antecedente la partecipazione alla gara (v. Consiglio di Stato , sez. V , 15/05/2019 , n. 3151 e sez. V, 10 aprile 2019, n. 2351). Pertanto, tenuto conto della funzione che le suddette tipologie di documentazione assolvono, le referenze bancarie sono suscettibili di soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante, che ha anche la possibilità di richiedere la loro integrazione mediante altra documentazione (Consiglio di Stato, sez. V , 10/04/2019 , n. 2351; Consiglio di Stato, sez. III, 03/08/2018 , n. 4810; T.A.R., Latina , sez. I, 23/02/2018 , n. 88; Consiglio di Stato, sez. V, 21/06/2017, n. 3032). Nella specie, pertanto, la stazione appaltante aveva legittimamente ammesso la nota integrativa di referenza prodotta dall'istituto bancario, in quanto tale integrazione aveva valore essenzialmente lessicale-testuale, allo scopo di rendere più esplicito un impegno già espresso sin dall'origine.

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