L’accesso civico generalizzato nel settore degli appalti pubblici

27 Febbraio 2020

L'istituto dell'accesso civico va applicato anche in materia di appalti pubblici, in quanto l'art. 5 bis, del D.Lgs n. 33 del 2016, nell'elencare in modo tassativo gli ambiti sottratti alla regola generale della trasparenza, non contempla fra la materie escluse quella degli appalti pubblici. Non rileva, pertanto, la circostanza che l'art. 53 del d.lgs. n. 50/2016, nel disciplinare l'accessibilità dei documenti riguardanti i contratti pubblici di appalto, non richiami l'accesso civico.

Il caso. Il TAR esamina la legittimità del diniego opposto da una stazione appaltante ad un una impresa, partecipante ad un appalto di fornitura, relativamente ad una istanza di accesso civico presentata, ai sensi dell'art. 5, del d.lgs. n. 33/2013, con la quale l'impresa aveva chiesto di accedere alla documentazione di gara al fine di ottenere la revoca della procedura. Il Comune ha rigettato la suddetta istanza, ritenendo che l'istituto dell'accesso civico non opera nella materia degli appalti pubblici stante la specialità dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, che richiama esclusivamente l'art. 22 della L. 241 del 1990.

Avverso tale diniego, l'impresa ha proposto ricorso, chiedendo al TAR Toscana di ordinare alla stazione appaltante di esibire la documentazione richiesta.

La soluzione. Il TAR Toscana, richiamando la precedente decisione n. 611 del 2019, ha accolto il ricorso, ribadendo che la disciplina dell'accesso civico trova applicazione anche in materia di appalti pubblici, posto che l'art. 5 bis, del d.lgs n. 33 del 2016, elenca in modo tassativo gli ambiti sottratti alla regola generale della trasparenza (ovvero all'accesso civico) senza contemplare fra la materie escluse quella degli appalti pubblici; alla luce di tale disposizione, pertanto, non rileva la circostanza che l'art. 53 del d.lgs. n. 50/2016, nel disciplinare l'accessibilità dei documenti riguardanti i contratti pubblici di appalto, non richiami l'accesso civico.

La tesi di recente è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato, il quale ha stabilito che deve essere riconosciuto un accesso civico agli atti della gara d'appalto, prima e dopo l'aggiudicazione dello stesso, perché ciò risponde ai principi di trasparenza, contrasto alla corruzione ed all'intento “di favorire forme diffuse di controllo nel perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, promuovendo così la partecipazione al dibattito pubblico”, esplicitato dal legislatore nell'introdurre, con il D.Lgs. n. 33/2013 (come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016) questa tipologia di accesso agli atti.

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