Il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.
Criterio di ripartizione delle risorse finanziarie. Rinviando al precedente parere n. 3236/2019 per ciò che concerne il quadro normativo di riferimento e gli obiettivi dell'intervento di modifica, la Sezione Consultiva del Consiglio di Stato rileva che il Ministero ha solo parzialmente ottemperato a quanto precedentemente richiesto con riferimento al criterio di ripartizione delle risorse finanziarie nel corso degli anni nei settori relativi al sostegno del diritto allo studio, alle iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento nell'attività lavorativa e, infine, alle spese mediche ed assistenziali. Infatti, afferma la Sezione, il Ministero ha mancato di precisare «il criterio seguito per addivenire alla quantificazione delle somme complessivamente destinate alle varie misure».
Analisi delle norme. Ciò posto, evidenziati alcuni rilievi redazionali, la Sezione è sostanzialmente intervenuta sugli artt. 2, 6, 7, 10, e 28 dello schema di regolamento trasmesso dal Ministero.
In particolare, per quanto riguarda l'art. 2, comma 1, lett. a), punti 1), 3) e 4), viene chiarito che il requisito «economicamente non autosufficienti» si riferisce solo ai figli maggiorenni.
Passando all'art. 6, comma 1, come per l'art. 20, comma 2, la Sezione afferma che, in conformità a quanto previsto per la sentenza, idonea ad essere posta a base dell'ammissione ai benefici anche se non passata in giudicato, occorre prevedere analoga disposizione per il decreto penale di condanna non ancora divenuto irrevocabile.
Con riferimento all'art. 7, comma 5, poi, viene specificato che, tra i documenti che possono essere sottoscritti da chi esercita la patria potestà sul minore da questo previsti, rientra anche la dichiarazione relativa alla frequenze agli studi.
L'art. 10, a seguito delle modifiche apportate dal parere espresso in sede di Conferenza Stato-Regioni, prevede che Regioni e Province autonome debbano presentare annualmente al Commissario il rendiconto solo sulle spese sostenute. A tal proposito, la Sezione evidenzia che, stante la stretta connessione tra interventi realizzati e spese sostenute per realizzarli, non sono state indicate le ragioni per le quali si è deciso che sempre Regioni e Province non debbano rendicontare annualmente anche sugli interventi realizzati.
Infine, per quanto riguarda l'art. 28 (ex art.29), il Consiglio di Stato suggerisce, ai fini di una migliore intellegibilità della norma, di riformulare il testo del comma 1 nel modo seguente: «Gli aiuti economici, qualora venga meno il presupposto per la loro erogazione, sono revocati dal Commissario, su proposta del Comitato, con efficacia dal momento in cui è venuto meno il presupposto stesso».