La vicenda. La Corte d'Appello di Messina confermava la pronuncia di prime cure e disponeva la riduzione della disposizione testamentaria del de cuius in favore del figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto? pretermesso e a scapito della coniuge che nel testamento era stata nominata erede universale. Quest'ultima ha proposto ricorso per Cassazione.
Azione di riduzione. La ricorrente deduce la violazione delle norme e dei principi in tema di azione di riduzione, affermando che se il soggetto che subisce la riduzione è anch'esso legittimario, la riduzione non può comportare il sacrificio della propria quota legittima.
Il Collegio ritiene fondato il ricorso e ricorda che fra i legittimati passivi dell'azione di riduzione possono rientrare anche altri legittimari. La pronuncia, tuttavia, precisa che laddove il legittimario convenuto abbia ricevuto una donazione o debba beneficiare di una disposizione testamentaria per la quale venga ad ottenere - oltre alla rispettiva legittima- qualcosa in più, la riduzione per integrazione della legittima dell'attore non può essere fatta a scapito di quella del convenuto, ma nei limiti della parte disponibile.
La Corte d'Appello ha trascurato tale principio ritenendo infondata la pretesa della ricorrente, nominata erede universale, di circoscrivere la riduzione nei limiti della differenza tra il valore complessivo dei beni relitti e la quota riservata alla controparte.
In conclusione, la Cassazione annulla la pronuncia impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello che dovrà attenersi al principio di diritto secondo cui «l'azione di riduzione proposta contro un soggetto che è legittimario al pari del legittimario attore implica che il convenuto abbia ricevuto una donazione o debba beneficiare di una disposizione testamentaria, per cui venga ad ottenere, oltre la rispettiva legittima, che è anche a suo favore intangibile, qualcosa di più, che contribuisce a privare, in tutto o in parte, della legittima il legittimario attore. In questo caso il convenuto con l'azione di riduzione non deve proporre alcuna domanda o eccezione per contenere la riduzione nei limiti di quanto eventualmente sopravanzi quanto gli compete come legittimario, conseguendo tale risultato dalla applicazione delle norme di legge, senza che rilevi minimamente che la riduzione così operata non è sufficiente a reintegrare la legittima dell'attore».