Direttiva organizzativa generale per la riduzione del rischio di infezioni da coronavirus nei Tribunali. Quali conseguenze sui procedimenti penali?
02 Marzo 2020
Il 26 febbraio scorso la Corte d'Appello e la Procura Generale della Repubblica di Trento hanno emanato, a valere dal giorno successivo, la direttiva organizzativa generale per la riduzione del rischio di infezioni da coronavirus qui pubblicata. Le misure precauzionali così adottate, offrono lo spunto per alcune sintetiche osservazioni sui riflessi e le conseguenze processuali che simili provvedimenti potrebbero determinare per i procedimenti penali, nei quali essi trovassero ad avere una qualche concreta applicazione. È ovvio però che tutta da verificare resta la portata e l'applicazione effettiva di tali disposizioni sia in termini qualitativi, che quantitativi. E ciò non solo nel distretto trentino, ma anche in quegli altri nei quali siano ne state assunte di analoghe dai capi degli uffici. Occorrerà quindi attendere la fine dell'emergenza sanitaria per un opportuno consuntivo, anche se nel frattempo tali direttive, ispirate a criteri di prudente prevenzione generale e di limitazione nei contatti fisici interpersonali, ed alternative a scelte radicali a quelle adottate per la chiusura tout court di scuole ed università, suscitano comunque alcuni dubbi e perplessità. Se nulla quaestio Infatti vi può essere circa la direttiva concernente una trattazione dei singoli procedimenti in orari distinti per evitare sovraffollamenti nelle aule di giustizia, vi è invece da chiedersi chi e come dovrà occuparsi di rilevare preventivamente alla loro trattazione se, nei procedimenti in ruolo, vi siano: “parti, testimoni, periti, consulenti, interpreti o avvocati o altri soggetti provenienti dalle zone individuate come aree con cluster di infezione da COVID 19”. E di seguito con quale efficacia le cancellerie “in via telematica o con altro mezzo idoneo” potranno darne “immediatamente preventiva comunicazione ai soggetti interessati”. Ed allora la direttiva non potrà che aver, si capisce, una portata applicativa “ove possibile” sia per quanto riguarda gli accessi alle cancellerie, che per lo svolgimento delle udienze penali che la direttive chiarisce che “si tengono regolarmente”, salvo per i casi e le eccezioni “ad personam” contemplate nel provvedimento, lasciando in sostanza i singoli individui (siano essi cittadini utenti dei servizi giudiziari o personale amministrativo, magistrati e avvocati) in balia di decisioni e soluzioni estemporanee, che potrebbero anche comportare effetti imprevisti e complicazioni nel successivo iter processuale. Basti pensare che le limitazioni per gli accessi alle cancellerie, fatta eccezioni “per ricezione degli atti urgenti o in scadenza”, se davvero posta rigorosamente, potrebbe determinare intralci significativi allo svolgimento dell'attività defensionale ed anche nullità processuali, per essersi in concreto risolta in violazioni del diritto di difesa, che verrebbe consentito soltanto per depositare atti urgenti. Si pensi, solo per fare un esempio, agli accessi necessari per richiesta e ritiro copie dopo la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini o di un decreto penale di condanna. In detti casi se l'accesso a tali fini venisse davvero impedito o dilazionato senza dubbio sarebbe eroso, nella migliore delle ipotesi, in misura consistente il breve termine previsto dalla norma per l'esercizio delle facoltà difensive. Senza contare che in ambito penale, a differenza di quanto accade nel settore civile, la quasi totale assenza di regole per consentire l'utilizzo degli strumenti telematici per l'accesso alle informazioni e per il deposito di atti da parte del difensore (dall'altro lato gravemente sbilanciato per la normata piena validità delle notificazioni e comunicazioni a mezzo pec da parte degli uffici), enfatizza il pericolo di apertura di una parentesi endoprocessuale (sia pure almeno si spera breve e circoscritta, anche territorialmente ), capace di lasciare tracce pesanti sul regolare corso dei procedimenti che ne fossero in qualche modo “influenzati”. I rimedi ad eventuali limitazioni e lesioni di facoltà e/o diritti processuali delle parti, che dovessero verificarsi in tale contesto, data l'eccezionalità della situazione, ove non fossero risolte con un intervento normativo ad hoc, non potrebbero quindi che risiedere nella ponderata e giudiziosa applicazione delle richieste e concessioni di restituzione nel termine. |