DAT finalmente operative: istituzione della Banca dati nazionale
02 Marzo 2020
Per effetto dell'approvazione della l. 22 dicembre 2017 n. 219 (entrata in vigore il 31 gennaio 2018), come si è unanimemente riconosciuto, il nostro Paese ha fatto un significativo passo in avanti nella tutela dei fondamentali diritti dei pazienti, così concludendo un lungo e tortuoso percorso ultraventennale di presa d'atto e metabolizzazione da parte della società civile relativo alla necessità di dotare il Paese di una disciplina normativa in tema di testamento biologico. Oggi l'art. 4 della neofita legge consente ad ogni persona, capace di intendere e volere, di dettare disposizioni anticipate di trattamento (d.a.t.); dato che, con tale atto, la stessa può «esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e ai singoli trattamenti sanitari», con l'ulteriore facoltà di indicare un fiduciario «che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie». Le disposizioni anticipate di trattamento sono dettate «in previsione di un'eventuale futura incapacità» del disponente. Le stesse sono quindi sottoposte alla condizione sospensiva di efficacia costituita dal subentrare di una condizione personale di incapacità all'autodeterminazione in capo al paziente. Le d.a.t. sono vincolanti per il medico, «tenuto a rispettar(le)», andando con ciò egli «esente da responsabilità civile e penale» (art. 1, comma 6, l. n. 219/2017). Sino al recentissimo decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019 (su cui infra), questa lungimirante scelta di civiltà compiuta dal patrio legislatore, di introdurre una disciplina idonea a garantire ad ogni persona capace di agire la possibilità di redigere il proprio personale testamento biologico in previsione di un'eventuale incapacità, era stata frenata e in parte frustrata. Ciò si è constatato da un duplice punto di vista; tanto in termini numerici e di diffusione del fenomeno, con riferimento al numero relativamente scarso di d.a.t. redatte nel decorso biennio (secondo un'indagine statistica condotta nel mese di ottobre 2019 da parte dell'Associazione Luca Coscioni nei comuni italiani, le d.a.t depositate presso gli ufficiali dello stato civile sono complessivamente 37.493); come pure in termini di concreto funzionamento del nuovo istituto, per effetto dell'incerta attuazione della banca nazionale delle disposizioni anticipate di volontà (su cui pure infra). Da più parti era stato segnalato che una delle maggiori criticità nel funzionamento della l. n. 219 era individuabile nell'assenza di un registro nazionale d.a.t. che, in presenza di una situazione di urgente necessità terapeutica, permettesse al sanitario di avere contezza della presenza di d.a.t. eventualmente redatte dal paziente con la connessa individuazione del fiduciario in grado di rappresentarlo nei rapporti con la struttura. Il problema sorgeva dal momento che la l. n. 219/2017 era stata approvata dal Parlamento a costo zero, «senza (creare) nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»(art. 7). Al problema della necessaria conoscibilità delle d.a.t. si era tentato sin da subito di ovviare in sede di approvazione della legge finanziaria per il 2018. Il comma 418 dell'art. 1 della l. n 205/2017 aveva infatti previsto l'istituzione presso il Ministero della Salute di una banca dati destinata alla “registrazione” della d.a.t., mediante emanazione di un decreto ministeriale da adottare nei successivi centottanta giorni, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali ed a seguito di intesa intervenuta con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (comma 419). Dato che la disposizione normativa dettata dalla legge finanziaria non appariva particolarmente perspicua, nè trasparente nel significato semantico e lessicale, il Ministero della Salute il 18 giugno 2018 aveva richiesto al Consiglio di Stato di fornire un parere interpretativo. Chiarendo il senso di quel disposto, in data 18 luglio 2018 il C.d.S. aveva inteso il disposto normativo in senso conforme alla sua ratio legis, nell'ottica di istituire, appunto, una banca dati nazionale, avente l'obiettivo della conservazione e raccolta delle d.a.t. redatte dai disponenti. Solo in data 29 maggio 2019, in presenza, finalmente, della bozza del decreto ministeriale, il Garante della Privacy aveva espresso il prescritto parere favorevole, seppur con talune precisazioni. Quindi in data 25 luglio 2019 era intervenuta l'intesa tra Governo, regioni e province autonome sull'istituzione della banca dati nazionale. In data 10 dicembre 2019 il Ministro della Salute ha poi sottoscritto il decreto ministeriale istitutivo della banca dati che è stato alfine pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2020 ed entrerà in vigore una volta decorsi i quindici giorni di ordinaria vacatio legis, in data 2 febbraio 2020. Con un ritardo di 19 mesi rispetto alla scadenza del termine fissato (dalla finanziaria 2017) al 30 giugno 2018, finalmente, la banca dati d.a.t. è operativa a far data dal 2 febbraio 2020, così garantendo piena, concreta ed effettiva attuazione all'istituto introdotto dall'art. 4 della l. n. 219 del 2017.
I contenuti del decreto ministeriale
Assai semplici sono i contenuti del d.m. Salutedel 10 dicembre 2019, portante istituzione della banca dati nazionale d.a.t. (“Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)”. La norma di esordio chiarisce la finalità della banca dati d.a.t. istituita presso il Ministero della salute e gestita dalla Direzione generale competente in materia di digitalizzazione e sistemi informativi sanitari; ovvero, quella di raccogliere copia delle d.a.t., nell'ottica di «assicurare la piena accessibilità delle stesse, sia da parte del medico che ha in cura il paziente divenuto incapace all'autodeterminazione, sia da parte del disponente, sia da parte del fiduciario dal medesimo nominato». L'art. 2 chiarisce che hanno accesso alla banca dati anche “i soggetti non iscritti al Servizio sanitario nazionale”. L'art. 3 individua i “soggetti alimentanti” la banca dati in oggetto. Così individuati:«gli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati, nonchè gli ufficiali di stato civile delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero; i notai e i capi degli uffici consolari italiani all'estero, nell'esercizio delle funzioni notarili; i responsabili delle unità organizzative competenti nelle regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico o altre modalità di gestione informatica dei dati degli iscritti al Servizio sanitario nazionale, e che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT». All'atto della ricezione (o formazione) della d.a.t., i soggetti alimentanti sono tenuti a trasmettere senza indugio “copia delle stesse” alla Banca dati in discorso, valendosi di apposito «modulo elettronico, secondo specifiche di cui al disciplinare di cui all'art. 10». Per effettuare la trasmissione delle d.a.t. è necessario che il disponente abbia previamente manifestato «consenso alla raccolta di copia delle d.a.t. presso la Banca dati nazionale, ovvero indicazione dell'allocazione della stessa, ai fini della reperibilità». Una volta acquisita copia di tali documenti in banca dati, il successivo art. 4 disciplina le modalità di accessibilità ad essi, in particolare, garantendone la consultazione: «al medico che ha in cura il paziente ed é chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, attuare scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari, laddove per il disponente sussista una situazione di incapacità' di autodeterminarsi; al fiduciario, fino a quando conservi l'incarico; al disponente». L'accesso è consentito al medico che «dichiara le proprie generalità, l'iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, le generalità del disponente, attestandone l'incapacità' di autodeterminarsi; di avere in cura il disponente o di avere necessità di effettuare scelte terapeutiche per lo stesso». Potrà essere abbastanza agevole per il sanitario documentare la maggior parte dei requisiti di accessibilità al registro. Va unicamente osservato che la «attestazione dell'incapacità (del paziente) di autodeterminarsi», potrà essere effettuata mediante certificazione, presumibilmente (in assenza di alcuna precisazione normativa al riguardo), redatta da parte dello psichiatra di reparto. A sua volta, il fiduciario, all'atto dell'accesso, è tenuto ad indicare le proprie generalità' e le generalità' del disponente. I dati personali presenti in Banca dati vengono cancellati trascorsi dieci anni dal decesso dell'interessato (art. 8). Opportunamente, l'art. 11 ha dettato un regime transitorio. Nei primi sessanta giorni successivi all'attivazione della Banca dati, i soggetti alimentanti (ufficiali dello stato civile, notai e strutture sanitarie pubbliche) non sono tenuti a trasmettere copia delle d.a.t., ma unicamente un «elenco nominativo delle persone che hanno espresso d.a.t.». Poi, «la Banca dati nazionale rende disponibile al medico che ha in cura il paziente e al fiduciario, che ne facciano richiesta, l'indicazione dell'esistenza della DAT e del luogo ove la stessa è conservata». L'obbligo di trasmissione della copia delle d.a.t. diventa operante nei successivi centottanta giorni dall'attivazione della Banca dati.
In conclusione
Una volta completato l'iter necessario per la piena operatività di tale cruciale meccanismo di conoscibilità da parte degli operatori sanitari rendendo funzionante la Banca dati nazionale, non resta da auspicare che il Ministero della salute compia un ulteriore passo in avanti nell'implementazione delle molteplici novità normative introdotte dalla l. n. 219/2017; ovvero, divenendo sollecito nell'informare i cittadini sulla possibilità di redigere le d.a.t., come espressamente prescrive l'art. 8 l. n. 219, inaugurando apposite campagne informative. Solo con questo ulteriore passaggio (espressamente imposto dalla legge alle Istituzioni) potrebbe garantirsi l'effettiva conoscibilità del neofita istituto da parte della generalità dei cittadini, i quali rappresentano i primari destinatari delle previsioni della nuova legge; nell'ottica di sviluppare e diffondere nella società civile una cultura del consenso informato sanitario e delle d.a.t., in tal modo rendendoci appieno edotti della sussistenza di un coacervo di diritti civili fondamentali in materia di salute, comeintrodotti innovativamente dalla l. n. 219 in attuazionedell'art. 32, capoverso, Cost. |