L’omessa dichiarazione da parte dell’impresa costituisce, di per sé, ragione di inaffidabilità dell’impresa e, dunque, motivo di esclusione dalla gara

Redazione Scientifica
26 Febbraio 2020

Le Stazioni Appaltanti debbono effettuare una preliminare valutazione di affidabilità professionale dell'impresa che chiede di partecipare alla gara. Fondamentale...

Le Stazioni Appaltanti debbono effettuare una preliminare valutazione di affidabilità professionale dell'impresa che chiede di partecipare alla gara. Fondamentale, ai fini della valutazione in questione, è la comunicazione di ogni eventuale rapporto contrattuale che non si è concluso in modo fisiologico (risoluzione, revoca, ecc.). Una siffatta comunicazione deve essere tempestivamente compiuta anche all'indomani della domanda di partecipazione e sino alla conclusione del procedimento di gara, allorché simili circostanze (risoluzioni contrattuali) intervengano - come nel caso di specie - in corso di gara. Di conseguenza, l'omessa dichiarazione di simili circostanze (omissione che può essere originaria ma anche sopravvenuta) costituisce ragione, in sé, di inaffidabilità dell'impresa e, dunque, motivo di esclusione dalla gara. Ciò che rileva, in estrema sintesi, non è tanto la gravità dell'inadempimento contrattuale (né tanto meno la circostanza che la valutazione circa un siffatto inadempimento sia ancora sub iudice) quanto piuttosto il comportamento omissivo ex se.

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