L’esecuzione di lavori di ripristino funzionale e ristrutturazione dell’impianto sportivo non è motivo di prolungamento della durata della concessione

Redazione Scientifica
05 Febbraio 2020

Il procrastinarsi del termine originario di durata di un contratto (compresa la concessione di beni pubblici) sottrae in modo intollerabilmente lungo un bene economicamente contendibile alle...

Il procrastinarsi del termine originario di durata di un contratto (compresa la concessione di beni pubblici) sottrae in modo intollerabilmente lungo un bene economicamente contendibile alle dinamiche fisiologiche del mercato, ragione per la quale il legislatore nazionale - adeguandosi a quanto stabilito da quello comunitario - ha previsto che le concessioni devono avere una durata limitata, secondo la stima fatta dalle autorità pubbliche, in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. Per le concessioni ultra-quinquennali, limite espressamente posto nella Direttiva n. 23/2014, la durata massima della concessione non deve superare il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti sia iniziali e sia di quelli resisi necessari in corso di concessione, al conseguimento gli obiettivi contrattuali specifici. Alla luce di tali principi, il semplice fatto di avere posto in essere lavori autorizzati su un impianto sportivo non attribuisce al concessionario un vero e proprio diritto al prolungamento della durata della concessione, quale controprestazione all'investimento effettuato al fine di consentirne il recupero.

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