Per le categorie scorporabili a qualificazione non obbligatoria, ai fini dell’esecuzione, è possibile il subappalto entro il limite del 30%
24 Dicembre 2019
Per le categorie scorporabili “a qualificazione non obbligatoria”, tra le quali deve includersi anche quella OS19, ai fini della qualificazione, in applicazione dell'art. 92, commi 3 e 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, rileva la qualificazione in possesso del concorrente per la categoria prevalente, ove sufficientemente capiente, mentre ai fini dell'esecuzione, tali categorie possono essere eseguite direttamente dal concorrente, anche se privo della relativa qualificazione, con facoltà, in alternativa, di subappaltarle anche integralmente entro il limite del 30% dell'intero plafond stanziato per la componente “lavori” dell'appalto. |