Questo è il principio stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4449/20, emessa il 13 novembre 2019 e depositata il successivo 20 febbraio, in particolare dal Collegio della seconda Sezione civile, in un ricorso risalente al 2017.
La questione è sorta in un giudizio instaurato dai fratelli di una donna, nominata erede universale dalla sorella, citata dinanzi al Tribunale di Trapani per sentire annullare, ai sensi dell'art. 591 c.c., per incapacità della testatrice, il testamento olografo con cui, appunto, veniva dichiarata erede universale dalla de cuius, che era come detto la sorella.
Il caso. Nel novembre del 2005 gli attuali controricorrenti avevano convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trapani, la signora L.I. per sentire annullare, ai sensi dell'art. 591 c.c., il testamento olografo della sorella della convenuta, con cui questa era stata nominata sua erede universale. Si costituiva la convenuta e il Tribunale, con sentenza del 2011 (quindi sei anni solo per il primo grado), accoglieva la domanda attorea, annullando il testamento e dichiarando aperta la successione legittima della de cuius.
L'originaria convenuta impugnava la sentenza presso la Corte d'appello di Palermo, che con sentenza del 2017 dichiarava l'inammissibilità del gravame, pur avendo in effetti confermato nel merito, come detto in motivazione, la decisione del Tribunale relativamente all'insussistenza della maturata prescrizione dell'azione di annullamento (non potendosi ritenere che fosse stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie) e alla ricorrenza delle condizioni per dichiarare l'annullabilità del testamento.
La signora L.I. proponeva ricorso per la cassazione della sentenza con tre motivi; gli allora appellati resistevano con controricorso, con il quale hanno chiesto il rigetto del ricorso originario. La causa veniva originariamente assegnata all'udienza camerale ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ma in detta sede il collegio ravvisava l'opportunità di rimetterne la discussione alla pubblica udienza, in prossimità della quale i controricorrenti depositavano memoria ex art. 378 c.p.c..
Con il primo motivo la ricorrente ha prospettato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione o falsa applicazione di legge dell'art. 113 c.p.c., deducendo l'illegittimità della sentenza con cui la Corte d'appello, pur decidendo solo sul merito dei motivi di appello, aveva ingiustificatamente dichiarato, in dispositivo, l'inammissibilità del ricorso; con il secondo ha dedotto un'ulteriore violazione o falsa applicazione dell'art. 113 anche se, in effetti, nello svolgimento del motivo, previa deduzione dell'ammissibilità della censura, ha denunciato l'erroneità della sentenza di appello nella parte in cui non aveva rilevato che l'avversa azione di annullamento fosse da considerarsi ormai prescritta al momento della sua introduzione. Infine, con il terzo motivo, la ricorrente ha denunciato l'erroneità della sentenza nel punto in cui aveva ritenuto che la testatrice fosse incapace di intendere e di volere al momento della redazione del testamento olografo.
Anche ai fini della decorrenza del termine di prescrizione per l'impugnazione del testamento per incapacità, l'attività di esecuzione delle disposizioni testamentarie può consistere altresì nell'esercizio di un'attività gestionale come la riscossione di canoni di locazione. La Suprema Corte ha esaminato con attenzione la questione e ha accolto il secondo motivo di ricorso, in pratica considerando come prescritta l'azione di impugnazione del testamento per incapacità di redigerlo.
Secondo la sentenza in commento, infatti, la corte territoriale ha errato nel non considerare il fatto che l'odierna ricorrente avesse svolto delle attività integranti l'esecuzione delle disposizioni testamentarie, avendo continuato a percepire, subito dopo la morte della de cuius avvenuta il 2 agosto 2000, il canone di locazione di un immobile commerciale, pacificamente facente parte della massa ereditaria.
Secondo il giudice d'appello, questa attività non si può considerare come indizio inequivoco della volontà della ricorrente di disporre a titolo esclusivo dei beni ereditari, comportamento idoneo a far decorrere la prescrizione per l'impugnativa del testamento; al contrario, secondo la Corte di Cassazione, che ha rinviato alla Corte d'appello esprimendo il principio di diritto a cui questa dovrà attenersi, il termine di cinque anni decorre dal giorno in cui è stata data, anche da uno solo degli eredi, esecuzione alle disposizioni testamentarie, in cui rientra anche la riscossione di canoni di locazione. Per la Suprema Corte, infatti, l'attività di esecuzione delle disposizioni testamentarie, dal cui giorno di iniziale compimento decorre il citato termine prescrizionale, può consistere anche nell'esercizio di una condotta gestionale con apprensione dei relativi frutti, come accaduto nel caso in esame, senza che l'erede debba dimostrare di aver disposto a titolo esclusivo dei beni costituenti l'intero asse ereditario.