La declaratoria di nullità per violazione del principio di tassatività di cause di esclusione si riferisce solo a clausole che impongono adempimenti formali

Redazione Scientifica
19 Dicembre 2019

La disposizione in ordine alla tassatività delle clausole escludenti e, cioè a dire, la disposizione di cui all'art. 83, comma 8, del d.lgs. 50 del 2016...

La disposizione in ordine alla tassatività delle clausole escludenti e, cioè a dire, la disposizione di cui all'art. 83, comma 8, del d.lgs. 50 del 2016 (che va letta in continuità ermeneutica con la norma di cui all'art. 46 comma 1-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006) non può essere interpretata in modo avulso dal contesto normativo di riferimento, sì da doversene individuarne la ratio nella necessità di “ridurre gli oneri formali gravanti sulle imprese partecipanti a procedure di affidamento, quando questi non siano strettamente necessari a raggiungere gli obiettivi perseguiti attraverso gli schemi dell'evidenza pubblica” (in tal senso Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4350/2017 cit.; Consiglio di Stato, Sez. V, 23 settembre 2015, n. 4460; pertanto, la declaratoria di nullità per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione si riferisce solo a clausole del bando che impongono adempimenti formali. Essa non può invece riguardare i profili sostanziali o qualitativi dell'offerta – come, ad esempio, la base d'asta –, in sé insuscettibili di regolarizzazione postuma giacché l'amministrazione si troverebbe altrimenti a comparare proposte tra loro non omogenee, violando i principi basilari che presiedono lo svolgimento delle procedure competitive (in tal senso v. TAR Toscana, Sez. III, 27 febbraio 2018, n. 316, conf. da Cons. Stato, III, 25/07/2018 n. 4546)

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