La richiesta della S.A. del requisito dell’iscrizione all’Albo delle imprese tenuto dall’IVASS non vìola l’art. 48, Codice degli Appalti

Redazione Scientifica
31 Dicembre 2019

La scelta della Stazione Appaltante di richiedere ad ogni partecipante, ancorché in aggregazione con altri soggetti, il requisito di idoneità tecnica...

La scelta della Stazione Appaltante di richiedere ad ogni partecipante, ancorché in aggregazione con altri soggetti, il requisito di idoneità tecnica dell'iscrizione all'albo delle imprese tenuto dall'IVASS che preveda l'esercizio in Italia nei rami assicurativi oggetto dell'appalto “Rami infortuni – Ramo Malattia e Ramo perdite pecuniarie” non vìola l'art. 48 del Codice degli Appalti, il quale non pone limiti al potere discrezionale delle Stazioni Appaltanti di individuare i requisiti di qualificazione che ciascun partecipante in forma aggregata deve possedere al fine di svolgere le prestazioni contrattuali, purché gli stessi siano correttamente calibrati rispetto alle prestazioni dedotte in contratto.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.