Ai fini dell’ammissione alla gara, la avvenuta risoluzione di un contratto a carico del concorrente ha rilevanza preclusiva per il triennio successivo

Redazione Scientifica
02 Gennaio 2020

Ai sensi dell'art. 80, commi 5 (nel testo introdotto dall'art. 5, comma 1, del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, conv. in l. 11 febbraio 2019, n. 12) e 1...

Ai sensi dell'art. 80, commi 5 (nel testo introdotto dall'art. 5, comma 1, del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, conv. in l. 11 febbraio 2019, n. 12) e 10 (nel testo modificato dall'art. 49, comma 1, lett. f), del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56) del d.lgs. n. 50 del 2016, la risoluzione per inadempimento del contratto (e comunque la commissione di gravi illeciti professionali) assumono rilevanza ai fini della ammissione (e costituiscono quindi oggetto dell'obbligo dichiarativo) per un periodo di tempo non superiore a tre anni dalla data dell'accertamento definitivo. In mancanza di ulteriori indicazioni normative, quale data dell'accertamento definitivo deve intendersi quella in cui è stato adottato il provvedimento amministrativo che ha accertato la violazione degli obblighi contrattuali ed ha quindi contestato la risoluzione in danno, e ciò a prescindere dalla eventuale impugnazione dello stesso provvedimento e dalla pendenza del relativo giudizio (diversamente la norma oggi vigente in materia, e cioè il comma 10 bis, aggiunto dall'art. 1, comma 20, lett. o), n. 5), del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla l.14 giugno 2019, n. 55 – della quale è peraltro lecito dubitare circa la conformità all'art. 57, comma 7, della direttiva 2014/24/UE - prende espressamente in considerazione soltanto il caso in cui sia stato adottato un “provvedimento di esclusione” e stabilisce che, in caso di contestazione in giudizio del provvedimento amministrativo, il termine triennale decorre dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza, ciò che vale ad aggravare la posizione del dichiarante che abbia inteso insorgere in giudizio).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.