Accesso difensivo e segreto industriale

Redazione Scientifica
02 Marzo 2020

L'accesso difensivo presuppone - secondo costante giurisprudenza - la “stretta indispensabilità” della documentazione richiesta al fine di curare o difendere...

L'accesso difensivo presuppone - secondo costante giurisprudenza - la “stretta indispensabilità” della documentazione richiesta al fine di curare o difendere i propri interessi giuridici, atteso che “nel quadro del bilanciamento tra il diritto alla tutela dei segreti industriali ed il diritto all'esercizio del c.d. ‘accesso difensivo' (ai documenti della gara cui l'impresa richiedente l'accesso ha partecipato), risulta necessario l'accertamento dell'eventuale nesso di strumentalità esistente tra la documentazione oggetto dell'istanza di accesso e le censure formulate”, con la conseguenza che “l'onere della prova del suddetto nesso di strumentalità incombe, secondo i principi generali del processo, su chi agisce” (Cons. Stato, III, 26 ottobre 2018, n. 6083; V, 12 novembre 2019, n. 7743; in relazione al criterio della stretta indispensabilità in relazione all'accesso di cui all'art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990, cfr. Cons. Stato, VI, 16 aprile 2017, n. 1692).

Alla luce di ciò, al fine di acconsentire all'accesso difensivo in presenza di segreto industriale è necessario “un accurato controllo in ordine alla effettiva utilità della documentazione richiesta ed, in conseguenza, il necessario preliminare espletamento della cd. prova di resistenza nei confronti dell'offerta della ricorrente, allo specifico fine di verificare la sussistenza del concreto nesso di strumentalità tra la documentazione oggetto dell'istanza di accesso e la tutela difesa in giudizio degli interessi della stessa impresa ricorrente, quale partecipante alla procedura di gara pubblica il cui esito è controverso” (Cons. Stato, n. 6083/2018, cit.).

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