Sui limiti entro cui è possibile modificare le singole voci dell’offerta nel procedimento di verifica di congruità

Redazione Scientifica
03 Marzo 2020

Secondo costante giurisprudenza, nell'ambito di una gara pubblica, in sede di verifica dell'anomalia è consentita la modifica delle giustificazioni delle singole voci...

Secondo costante giurisprudenza, nell'ambito di una gara pubblica, in sede di verifica dell'anomalia è consentita la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo od il loro aggiustamento, senza che però possa essere modificata l'entità dell'offerta economica (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 26 giugno 2019, n. 4400). Essendo il giudizio sull'anomalia un apprezzamento globale sull'affidabilità dell'offerta, sono consentite compensazioni tra sottostime e sovrastime di talune voci dell'offerta economica, ferma restando la sua strutturale immodificabilità.

Chi agisce in giudizio per contestare il giudizio di congruità deve dimostrare che si sia dato corso ad una radicale modificazione della composizione dell'offerta che ne abbia alterato l'equilibrio economico.

Il giudizio di anomalia serve a verificare l'affidabilità dell'offerta e non già a selezionare l'offerta più conveniente: ciò significa che alcune voci possono anche discostarsi dai prezzi correnti di mercato, senza che ciò comporti un automatico giudizio di inattendibilità.

Il giudizio di verifica dell'anomalia, per la sua finalità non sanzionatoria, ha natura globale e sintetica ed è espressione di una valutazione tecnica riservata all'amministrazione ed insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità od irragionevolezza dell'operato della commissione di gara.

Al giudice amministrativo è precluso procedere ad un'autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle sue singole voci, ciò rappresentando un'inammissibile invasione della sfera propria dell'amministrazione (in termini Cons. Stato, V, 28 ottobre 2019, n. 7391; III, 10 gennaio 2020, n. 249).

L'art. 88, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, consente, ma non obbliga, l'istituzione di una commissione per esaminare gli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle precisazioni fornite; si tratta di una scelta rimessa alla piena discrezionalità del R.U.P., cui compete la gestione integrale della procedura di gara, scelta che, come tale, sfugge al sindacato giurisdizionale di legittimità, salva la sua manifesta arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza, irrazionalità, ovvero salvo che non sia fondato su di un macroscopico travisamento dei fatti.

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