La legittimazione ad impugnare gli atti della procedura inerenti al contratto in essere spetta ai commissari nominati

Redazione Scientifica
17 Gennaio 2020

L'art. 32, comma 10, d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014, contempla una misura straordinaria diretta ad assicurare, pur a fronte dell'informativa antimafia...

L'art. 32, comma 10, d.l. n. 90 del 2014, conv. in l. n. 114 del 2014, contempla una misura straordinaria diretta ad assicurare, pur a fronte dell'informativa antimafia adottata nei confronti d'impresa titolare di affidamento pubblico, «il completamento dell'esecuzione del contratto ovvero dell'accordo contrattuale, ovvero la sua prosecuzione» al fine di garantire la tutela dell'interesse pubblico correlato ai servizi o alle funzioni indifferibili sottese all'affidamento, ovvero alla salvaguardia dei livelli occupazionali e dell'integrità dei bilanci pubblici (cfr. Cons. Stato, III, 16 gennaio 2019, n. 392). In tale prospettiva, l'istituto si manifesta “come uno strumento di autotutela contrattuale previsto direttamente dalla legge”, e cioè come un commissariamento del contratto, che ha luogo attraverso la nomina prefettizia di uno o più amministratori straordinari (cfr. Cons. Stato, III, 10 gennaio 2018, n. 93).

In tutte le ipotesi in cui il commissariamento ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.l. n. 90 del 2014 «per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata della misura»; pertanto, in dette ipotesi sussiste il difetto di legittimazione del rappresentante dell'impresa che proponga ricorso per l'impugnazione del procedimento di selezione del nuovo gestore del servizio da parte del gestore uscente, in quanto anche il potere di adire il giudice amministrativo per la contestazione del nuovo affidamento rientra nell'esclusiva competenza degli amministratori straordinari ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.l. n. 90 del 2014.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.