Sistema dinamico di acquisizione e requisiti di qualificazione: il momento della qualificazione è anticipato rispetto a quello della pubblicazione del bando

03 Marzo 2020

Il momento della qualificazione degli operatori economici necessaria per la partecipare alla gara, tenuto conto della struttura bifasica della procedura mediante ammissione al SDAPA (Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione), risulta anticipato rispetto a quello della pubblicazione del bando, con la conseguenza che il fatto che l'operatore economico abbia richiesto e ottenuto l'ammissione alla categoria merceologica richiesta prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte non sana il difetto del requisito richiesto a pena di inammissibilità, potendo essere invitati a partecipare solo gli operatori che risultavano già alla data di pubblicazione del bando in possesso del requisito di qualificazione.

La vicenda. Con apposito ricorso il gestore uscente di un appalto di servizi chiedeva l'annullamento degli atti della gara a cui non era stato invitato a partecipare avente ad oggetto, in un unico lotto, i “servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato”. Il mancato invito veniva giustificato dall'Amministrazione con il fatto che, al momento della pubblicazione del bando, la società ricorrente era iscritta al SDAPA (Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione) per una categoria merceologica diversa da quella richiesta. Più nel dettaglio, la ricorrente risultava iscritta per la categoria merceologica 1 (servizi di pulizia e igiene ambientale) e non anche per la categoria merceologica 2 (servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato).

Poste queste premesse, la ricorrente denunciava l'ingiustificata disparità di trattamento tra operatori invitati alle ordinarie procedure ad evidenza pubblica e operatori invitati alle selezioni effettuate tramite SDAPA. Nel caso di specie, infatti, nonostante al momento dell'indizione della gara la ricorrente fosse qualificata nel SDAPA per la sola categoria merceologica 1, prima del termine ultimo della presentazione delle offerte risultava iscritta anche per la categoria merceologica 2. Sicché, ad avviso della ricorrente, se si fosse trattato di procedura selettiva con modalità non elettroniche, la sua partecipazione sarebbe stata senz'altro consentita, dovendo i concorrenti possedere i requisiti di ordine generale e speciale al momento della scadenza del termine della presentazione delle offerte (e poi mantenerli per tutta la durata del contratto eventualmente conseguito).

La decisione. Con la sentenza in esame, il TAR Lazio - dopo aver chiarito preliminarmente che non è irragionevole la scelta dell'Amministrazione di individuare un unico fornitore per i due servizi che in precedenza veniva erogati da soggetti diversi (ossia “pulizie” e “servizi connessi di ausiliariato”) - rigetta i suddetti motivi di censura.

In particolare, il TAR ricorda che la ratio di richiedere agli operatori economici il possesso dei requisiti di partecipazione al momento della pubblicazione del bando si giustifica nella particolare struttura bifasica del SDAPA. Tale sistema, infatti, prevede una preventiva fase di ammissione operata da CONSIP di verifica preventiva del possesso dei requisiti sulla base della capacità economica e tecnica posseduta dagli operatori economici; a cui segue una successiva fase, che è la vera e propria indizione della gara secondo le modalità della procedura ristretta.

Da ciò ne consegue che il momento della qualificazione degli operatori economici necessaria per partecipare alla gara debba essere necessariamente anticipato rispetto a quello della pubblicazione del bando.

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