Ratio e finalità dell’art. 10.7 della Normativa Generale del sistema di qualificazione dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi di Trenitalia S.p.A.

Redazione Scientifica
15 Gennaio 2020

L'art. 10.7 della Normativa Generale, che prevede che la cancellazione dal sistema di qualificazione dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi di Trenitalia S.p.A. è disposta da...

L'art. 10.7 della Normativa Generale, che prevede che la cancellazione dal sistema di qualificazione dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi di Trenitalia S.p.A. è disposta da quest'ultima, tra l'altro, quando si accerti che il soggetto “non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera A”, recante l'indicazione dei requisiti di ordine generale, tra i quali figura (lett. j) l'insussistenza di “grave negligenza o malafede nell'esecuzione di precedenti contratti con Trenitalia, ovvero con altre società del Gruppo Ferrovie dello Stato, aventi ad oggetto prestazioni anche diverse da quelle per le quali si richiede l'iscrizione al Sistema”, è riproduttivo sostanzialmente dell'art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163/2006. Le predette norme attribuiscono un potere ampiamente discrezionale all'Amministrazione, cui è riservata la potestà di valutare la gravità delle infrazioni commesse dall'operatore economico, con riferimento alla specificità del rapporto, e di reputare se, a causa del comportamento tenuto dalla Società, sia venuto meno il rapporto fiduciario con la medesima, al punto da non consentirle ulteriori possibilità di contrattare con la stessa (il che avviene in conseguenza della cancellazione de qua).

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