L’omessa menzione nominativa dei soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa non è sanzionabile quando possono essere agevolmente identificati

Redazione Scientifica
30 Gennaio 2020

È irrilevante il ritardo nel riscontro del soccorso istruttorio sulle dichiarazioni in ordine all'assenza dei motivi di esclusione degli amministratori ...

È irrilevante il ritardo nel riscontro del soccorso istruttorio sulle dichiarazioni in ordine all'assenza dei motivi di esclusione degli amministratori e/o soggetti muniti di rappresentanza nonché del direttore tecnico, ove presente, in ragione della superfluità dell'attivazione del soccorso istruttorio medesimo, laddove si tratti di dati evincibili mediante accesso a banche dati ufficiali o registri pubblici.

Per giurisprudenza costante, sin dalla vigenza del d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) si è ritenuto che: “Una dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza delle condizioni preclusive previste dall'art. 38 d.lg. n. 163 del 2006 riferita in via generale ai requisiti previsti dalla norma e che non contenga la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell'impresa, quando questi ultimi possono essere agevolmente identificati mediante l'accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici, è completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l'uso dei poteri di soccorso istruttorio” (Cons. Stato, Ad. plen., 30 luglio 2014, n. 16). Tale orientamento, in applicazione del divieto di aggravamento degli oneri di partecipazione alla gara, è stato recepito, nella vigenza del nuovo Codice degli appalti pubblici, con Comunicato ANAC 26 ottobre 2016.

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