La dichiarazione di adottabilità del minore a causa della malattia mentale del genitore

Giuliana Martelli
05 Marzo 2020

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.28207/2019, ha affrontato il problema se la dichiarazione di adottabilità possa essere pronunciata a seguito di un accertamento di comportamenti patologici dei genitori pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli...
Massima

Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, tale essendo quella inidonea per la durata a pregiudicare il corretto il corretto sviluppo psico-fisico del minore.

Il caso

La controversia sottoposta al giudizio della Corte di Cassazione iniziava con l'impugnazione da parte della genitrice della minore della sentenza del Tribunale di Torino, sezione minorenni, presso la Corte d'Appello per aver dichiarato lo stato di adottabilità della minore, rappresentata dal curatore speciale.

In secondo grado la Corte d'Appello di Torino, sezione minori, rimarcava nella sua decisione come nel giudizio dinnanzi il Tribunale dei Minorenni di Torino il CTU diagnosticava alla madre un disturbo paranoideo della personalità tale da comportare nei confronti della minore importanti deficit nella strutturazione del sé e nel funzionamento interpersonale e come la ricorrente non avesse mai contestato il suo quadro clinico e non avesse mai accolto i tentativi di contatto condotti dei servizi territoriali.

Con il ricorso in Cassazione la genitrice deduceva la violazione della legge 184 del 1983 art.8 e per la violazione dell'art. 8 della CEDU e dell'art 2 della legge 184/1983.

La questione

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.28207/2019, ha affrontato il problema se la dichiarazione di adottabilità possa essere pronunciata a seguito di un accertamento di comportamenti patologici dei genitori pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e della violazione dell'art 8 della CEDU e art 2 legge 184/1983 che garantisce al minore di crescere in famiglia e di essere educato dai genitori biologici.

Le soluzioni giuridiche

La legge 4 maggio 1983 n. 184, modificata dalla legge 149/2001, all'art 1 delinea il diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia e mira a rendere effettivo tale diritto attraverso interventi solidaristici di sostegno in caso di difficoltà, economico o sociale, della famiglia d'origine al fine di rimuovere le cause che possano precludere una crescita serena del figlio.

La Suprema Corte, nel caso in oggetto, ha stabilito che quanto dichiarato dalla madre è infondato, poiché la Corte territoriale non ha dichiarato lo stato di adottabilità in ragione delle patologie del tipo psichiatrico sofferte dalla suddetta, che nel processo sia di primo grado che di secondo grado non ha mai manifestato la consapevolezza del proprio problema psicologico che rendevano le capacità emotive ed empatiche molto scarse, tali da non riuscire a trasmettere sufficiente calore ai figli.

La Suprema Corte reputa che siano stati correttamente applicati i principi secondo i quali lo stato di abbandono che motiva la dichiarazione di adottabilità ricorra quando i genitori non siano in grado di assicurare al figlio quel minimo di cure materiali, affetto e aiuto psicologico fondamentali allo sviluppo e alla formazione della personalità del minore e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio, tale essendo quella inidonea per la sua durata a pregiudicare il suo corretto sviluppo psico-fisico.

Osservazioni

Lo stato di abbandono consiste in una situazione di carenza di cure e di assistenza non transitoria e di livello tale da compromettere lo sviluppo e l'equilibrio psico-fisico del minore.

Va in primis messo in evidenza che la dichiarazione di adottabilità di un minore è una extrema ratio, poiché è un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della vita familiare.

La stessa Corte Edu ha stabilito che l'applicazione di misure che comportano la rottura dei legami tra il minore e la propria famiglia vengono applicate solo in circostanze eccezionali, ossia quando il genitore dimostri di essere particolarmente indegno o quando sia presente un'esigenza primaria che riguardi l'interesse superiore del minore, non essendo il fine dell'adozione, quello di individuare ad ogni costo una famiglia migliore.

La Corte di legittimità ha affermato che è prioritario il diritto fondamentale del figlio di vivere con i propri genitori e di crescere nella propria famiglia, stabilendo che lo stato di adottabilità lo si può dichiarare solo nel caso in cui la famiglia non sia in grado di prestare le cure necessarie al figlio minore con conseguente radicale stato di abbandono.

Lo stesso D'Achille e Moro hanno affermato che lo stato di adottabilità è dichiarato dal Tribunale quando è provata la irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole.

Il problema sulla dichiarazione dello stato di adottabilità si presenta nel caso in cui i bambini in stato di abbandono siano figli di genitori con patologie psico-fisiche.

Vi sono orientamenti contrastanti.

L'orientamento giurisprudenziale maggioritario, compresa la sentenza in esame, sostengono che lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità sussiste anche in presenza di una patologia che non garantisca al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico essenziale per lo sviluppo e la formazione della sua personalità, salvo che tale situazione non sia dovuta da forza maggiore transitoria (Cass. civ. n. 4503/2002 e Cass. civ. 5580/2000).

Altra giurisprudenza stabilisce che il Giudice o il Presidente del Tribunale dei Minorenni, in caso di genitori con problemi, debba prima di dichiarare lo stato di adottabilità, valutare se vi sia la possibilità o meno di una possibilità di recupero del minore. Quindi dovrà in primo luogo tentare un intervento consistente nel ripristinare una situazione familiare che rimuova le situazioni di difficoltà e di disagio sussistenti, con lo scopo di lasciare il minore nella propria famiglia di origine. In detto contesto i genitori dovranno seguire un programma per recuperare la capacità genitoriale entro i termini compatibili con le necessità del minore, in caso contrario è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità (Cass. civ. n.144436/2017 e Cass. civ. n. 22589/2017).

L'orientamento giurisprudenziale contrario stabilisce che nel caso di genitori che presentino una patologia psico-fisica essa, non incida sullo stato di abbandono e sulla dichiarazione dello stato di adottabilità.

L'identificazione e l'accertamento in un genitore di un figlio minore di una patologia sia questa mentale, tossicodipendenza e altre forme di patologie, di per sé non è sufficiente ad incidere sulla dichiarazione dello stato di adottabilità, perché è necessario valutare gli effetti che si ripercuotono sulla crescita ed educazione dei figli.

Gli Ermellini in varie giurisprudenze hanno ribadito che affinché si realizzi lo stato di abbandono che giustifichi la dichiarazione di adottabilità di un minore occorrono carenze affettive e materiali tali da comportare un pregiudizio nei confronti del minore, tenendo presente che quest'ultimo ha l'esigenza di vivere nella propria famiglia di origine. Questa esigenza non può essere sacrificata per la semplice inadeguatezza dell'assistenza o degli atteggiamenti psicologici e/o educativi dei genitori. Purché vi sia la dichiarazione di adottabilità non basta che vengano accertate insufficienze o malattie mentali dei genitori anche se queste fossero permanenti, ma è necessario che il genitore sia realmente inidoneo ad assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità ed a offrire al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico essenziali per una equilibrata e sana crescita psico-fisico del minore (Cass. civ., sez.I,12 aprile 2006, n. 8527).

Inoltre, la Corte di Cassazione, prendendo in considerazioni precedenti sentenze (Cass. civ. n. 18536/2012 e Cass. n. 7391/2016), con recenti pronunce ha ribadito che è diritto del minore essere educato dalla propria famiglia e le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia (Cass. civ. 8 febbraio 2019, n. 3873). È necessario che il giudice di merito, qualora emergano nel contesto familiare delle situazioni di disagio e di difficoltà, operi un giudizio volto a verificare l'effettiva e attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali. Qualora la possibilità di recupero risulti negativa e sia impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro i tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in un sereno e stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità (Cass. civ. n. 22589/2017 e Cass. civ. n. 3915/2018).

Guida all'approfondimento

A. Macrillò, I diritti del minore e la tutela giurisdizionale, Maggioli Editore;

Canestrini Lex, Genitori psichiatrici? Adottabilità dei figli non è automatica, in Canestrini Lex, in www.canestrinilex.com;

G. Orefice, Stato di adottabilità ed irrilevanza della mera dichiarazione del genitore ad accudire il minore, in Il diritto della famiglia e delle successioni in Europa;

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