Prescrizione e sanzioni disciplinari previste dal Codice deontologico forense

Lucia Randazzo
06 Marzo 2020

Qual è il regime giuridico della prescrizione delle sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense? È applicabile la nuova disciplina della prescrizione prevista dalla legge di riforma forense?

Qual è il regime giuridico della prescrizione delle sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense? È applicabile la nuova disciplina della prescrizione prevista dalla legge di riforma forense?

La Corte di Cassazione civile a

Sezioni Unite (

Cass.

c

iv.

,

S

ez.

un., 13

giugno

2019, n.

15896

) ha precisato che «le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa talché con riferimento al regime giuridico della prescrizione non è applicabile lo ius superveniens ove più favorevole all'incolpato quando la contestazione dell'addebito sia avvenuta anteriormente all'entrata in vigore della

l. n. 247/2012

. Nella fase dinanzi al CNF opera il principio di cui al combinato disposto degli

artt. 2945,

comma 2, e

2943 c.c.

, ossia il principio dell'effetto interruttivo permanente che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione, con la conseguenza che durante il periodo di tempo decorso tra l'udienza ed il deposito della decisione del CNF non risulta necessario alcun atto interruttivo della prescrizione
».

Nelcaso oggetto della predetta decisione interveniva la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense - con

l

egge 31 dicembre 2012, n. 247

-tra la deliberazione (marzo 2012) e il deposito della sentenza (novembre 2018). Deve essere applicata però la disciplina precedente prevista dal R.D. n. 1578 del 1933, art. 51, che sancisce l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni. Secondo un orientamento consolidato delle stesse Sezioni Unite Civili (

Cass.

civ.,

SU n. 23364 del 2015

; n. 24094 del 2006; n. 5072 del 2003; n. 187 del 2001, n. 9428 del 1997): «mentre nella fase amministrativa del procedimento disciplinare, svolta dinanzi al COA, costituiscono valido atto di interruzione della prescrizione l'atto di apertura del procedimento e tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva o probatoria (consulenza tecnica d'ufficio, interrogatorio del professionista sottoposto a procedimento), di modo che, ai sensi dell'

art. 2945 c.c.

, comma 1, dal momento dell'interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio Nazionale Forense opera, invece, il principio dell'effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto dell'

art. 2945 c.c.

, comma 2, e

art. 2943 c.c.

, effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell'impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza
».

Ne consegue che durante l'intero periodo di tempo, decorso tra l'udienza ed il deposito della decisione del Consiglio Nazionale Forense (il cui termine è ordinatorio), non era necessario alcun atto interruttivo della prescrizione, operando, appunto, l'effetto permanente dovuto alla pendenza del giudizio.

Si veda nello stesso senso:

Cass

.

civ

.,

S

ez. un

ite,

18

aprile

2018, n.

9558

: «

Le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa con la conseguenza che, con riferimento al regime giuridico della prescrizione, non è applicabile lo "jus superveniens", ove più favorevole all'incolpato, quando la contestazione dell'addebito sia avvenuta anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina normativa».

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.