Sulla motivazione anche per “facta concludentia” dell’irrilevanza del precedente penale dichiarato dal concorrente
06 Marzo 2020
Il Collegio condivide la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, 30 giugno 2011, n. 3924; idem, 24 marzo 2014, n. 1428) secondo la quale la stazione appaltante, che non ritenga il precedente penale dichiarato dal concorrente incisivo sulla sua moralità professionale, non è tenuta ad esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione di non gravità dell'illecito risultare anche implicita o per “facta concludentia”, ossia con l'ammissione alla gara dell'impresa, mentre è la valutazione di gravità che richiede invece l'assolvimento di un particolare onere motivazionale. |