Sull’abrogazione del rito “super accelerato”

Redazione Scientifica
06 Marzo 2020

L'art. 1, comma 22, lett. a, del D.l. n. 32/2019 (convertito nella Legge n. 55/2019) ha abrogato l'art. 120, comma 2 bis, del D.lgs. n. 104/2010 che prevedeva l'onere di impugnazione, quale atto autonomamente lesivo,...

L'art. 1, comma 22, lett. a, del D.l. n. 32/2019 (convertito nella Legge n. 55/2019) ha abrogato l'art. 120, comma 2 bis, del D.lgs. n. 104/2010 che prevedeva l'onere di impugnazione, quale atto autonomamente lesivo, dell'atto di ammissione alla gara.

La disposizione abrogatrice, come precisato al successivo comma 23, si applica ai processi iniziati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione (cioè iniziati dopo il 18 giugno 2019).

Pertanto dopo tale momento, rilevando l'atto di ammissione alla gara quale atto interno, la cui lesività si rende attuale solo con il successivo provvedimento finale di aggiudicazione, l'onere di impugnazione per vizi derivati dall'ammissione dell'aggiudicatario ha ad oggetto soltanto il provvedimento di aggiudicazione medesimo.

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