Oneri dichiarativi circa le precedenti esclusioni o risoluzioni non iscritte nel casellario ANAC

Adriana Presti
06 Marzo 2020

Eventuali esclusioni da precedenti procedure di gara ovvero risoluzioni di contratti aggiudicati, per quanto siano state accertate dal giudice amministrativo, assumono rilevanza ai fini dell'esclusione da nuove procedure di gara esclusivamente se e fino a quando risultino iscritte nel casellario ANAC, per gli effetti e con le modalità previste nell'art. 80, comma 12, del D.lgs. n. 50 del 2016, qualora l'ANAC ritenga che emerga il dolo o la colpa grave dell'impresa interessata, in considerazione dell'importanza o della gravità dei fatti contestati ed accertati.

Il caso. Tra le questioni trattate dalla pronuncia in commento vi è quella della mancata esclusione dell'aggiudicatario in ragione dell'omessa dichiarazione, da parte di una mandante del RTI, di una risoluzione contrattuale risultante da un accertamento giudiziale a carico del cedente del ramo di azienda nel frattempo acquisito dalla medesima mandante.

La decisione. Il TAR, nel non ritenere condivisibile la censura, ha circostanziato i fatti evidenziando che il procedimento di risoluzione contrattuale, nella specie, si concluse con accordo transattivo, tanto che l'Anac (prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte relative alla gara oggetto degli atti adesso impugnati) ha cancellato dal casellario informatico l'annotazione della risoluzione.

Orbene, eventuali esclusioni da precedenti procedure di gara ovvero risoluzioni di contratti aggiudicati, per quanto siano state accertate dal giudice amministrativo, assumono rilevanza ai fini dell'esclusione da nuove procedure di gara esclusivamente se e fino a quando risultino iscritte nel casellario ANAC, per gli effetti e con le modalità previste nell'art. 80, comma 12, del d. lgs. n. 50 del 2016, qualora l'ANAC ritenga che emerga il dolo o la colpa grave dell'impresa interessata, in considerazione dell'importanza o della gravità dei fatti contestati ed accertati (Cons. Stato, V, n. 2063/18 e Cons. Stato, III, n. 4266/2018).