Sulla funzione del piano economico finanziario (PEF)
06 Marzo 2020
La funzione del piano economico-finanziario è di illustrare, valorizzare, corroborare e giustificare la complessiva sostenibilità di un'offerta contrattuale. Pur non sostituendosi o sovrapponendosi ad essa, il piano ne rappresenta in sostanza un supporto per la valutazione di congruità, al fine di provare che l'impresa andrà prospetticamente a trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell'attività (fra le molte, cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6015, e i precedenti ivi richiamati). Avuto riguardo alla natura e al ruolo del PEF, la giurisprudenza formatasi nella materia dei contratti pubblici ritiene sempre possibile nei suoi riguardi il soccorso istruttorio, non trattandosi di documento rientrante fra i contenuti valutabili dell'offerta (per tutte, Cons. Stato, sez. III, 6 agosto 2018, n. 4829). |