Soccorso istruttorio sempre possibile per il PEF in quanto non è un documento rientrante fra i contenuti valutabili dell’offerta

Guglielmo Aldo Giuffrè
09 Marzo 2020

Nei confronti del Piano Economico-Finanziario è sempre esercitabile il rimedio del soccorso istruttorio, dal momento che - avendo la funzione di illustrare, valorizzare, corroborare e giustificare la complessiva sostenibilità di un'offerta contrattuale - non è un documento rientrante fra i contenuti valutabili dell'offerta.

La questione. A seguito dell'indizione, da parte della Direzione Regionale Toscana ed Umbria dell'Agenzia del Demanio, di una gara per la concessione di valorizzazione di un immobile di proprietà statale ubicato nel Comune di Rosignano Marittimo e della graduatoria emersa all'esito della presentazione delle offerte, la stazione appaltante comunicava della prima classificata, stante la mancata coincidenza del Piano Economico-Finanziario da essa presentato ai fini della partecipazione alla gara con quello asseverato successivamente alla formazione della graduatoria e all'aggiudicazione provvisoria.

Il ricorso. La società risultata prima classificata, a seguito dell'esclusione, proponeva ricorso deducendo di aver eseguito alcune verifiche e di aver appurato che il PEF allegato alla domanda di partecipazione riportava un anomalo andamento del capitale sociale, tra il secondo ed il terzo periodo di riferimento, dovuto a un errore di funzionamento del foglio telematico di calcolo allegato all'avviso di gara e predisposto dall'Agenzia del Demanio per la compilazione del Piano, successivamente corretto dall'istituto asseveratore, il quale avrebbe altresì effettuato alcune rettifiche degli importi di capitale sociale contenuti nel prospetto di stato patrimoniale per allinearli a quelli indicati nel rendiconto finanziario ed alcune variazioni dell'ammontare delle immobilizzazioni (sempre nello stato patrimoniale) per allinearlo al cronoprogramma degli investimenti, nell'uno e nell'altro caso senza apportare alcuna modifica sostanziale al Piano e all'offerta economica, ovvero non intaccando né il canone concessorio né la durata della concessione, già verificati e apprezzati dall'Amministrazione procedente in sede di attribuzione dei punteggi, trattandosi, per contro, di variazioni non significative, e come tali ammissibili, riguardanti il solo PEF, in conseguenza di un mero errore indotto dal foglio di calcolo fornito dall'Amministrazione, pienamente riconoscibile all'occhio di un soggetto esperto. Da ciò deriverebbe l'illegittimità dell'esclusione, che, da un lato, avrebbe dovuto essere quantomeno preceduta da una seria verifica istruttoria ad opera della commissione, posto che l'avviso di gara non recherebbe alcun automatismo espulsivo, e, dall'altro, non terrebbe conto della circostanza che all'operatore economico che abbia utilizzato il modello messo a disposizione dell'amministrazione dovrebbe riconoscersi la tutela dell'affidamento, a maggior ragione in presenza di un'offerta completa e regolare in ogni suo aspetto, e già valutata come migliore dalla stessa commissione.

La decisione. Secondo il TAR, dal momento che il PEF ha la funzione di illustrare, valorizzare, corroborare e giustificare la complessiva sostenibilità di un'offerta contrattuale, esso non può essere considerato un documento rientrante fra i contenuti valutabili dell'offerta, con la conseguenza che nei suoi riguardi deve ritenersi sempre possibile il ricorso allo strumento del soccorso istruttorio.

Sicché, qualora il PEF presenti un'incongruenza (nel caso di specie, ad esempio, la voce relativa al “capitale sociale” aumentava dai 400.000,00 euro del primo anno ai 700.000,00 del secondo in virtù dell'apporto di nuovo capitale privato pari a 300.000,00 euro previsto per il secondo anno, ma a partire dal terzo anno, e per tutti gli anni successivi, il capitale sociale ritornava al valore iniziale) che non trovi altra spiegazione se non quella di un errore materiale nella redazione del documento, agevolmente riconoscibile come tale agli occhi di un operatore esperto, e tale incongruenza venga corretta da parte del revisore che ha asseverato il Piano, il quale si è limitato a riportare il valore del capitale sociale immutato a partire dal secondo anno in avanti, l'esclusione disposta in ragione della suddetta incongruenza tra i due Piani dev'essere annullata ai fini del riesame del PEF asseverato.

Ciò a prescindere dall'accertamento se l'errore nel PEF originario sia imputabile al malfunzionamento del foglio di calcolo messo dall'Agenzia resistente a disposizione dei concorrenti, in quanto le ragioni della discrepanza rispetto al PEF asseverato avrebbero dovuto essere indagate dalla commissione, la quale, con il supporto di specifica motivazione sul punto, avrebbe dovuto altresì chiarire se ci si trovi in presenza di una modifica sostanziale, capace di rifluire sui contenuti dell'offerta e degli elementi economico-finanziari che ne garantiscono la sostenibilità e se, conseguentemente, possa, ipotizzarsi l'esistenza di un adeguamento in corso d'opera dell'offerta, tale da comportarne l'esclusione.

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