La natura soggettiva dell'aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa
09 Marzo 2020
L'aggravante di agevolazione mafiosa, ex art. 416-bis.1 c.p., ha natura soggettiva ed è caratterizzata dal dolo intenzionale; nel reato concorsuale si applica «al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell'altrui finalità».
uesto è il principio affermato dalle Sezioni Unite Penali della Suprema Corte, con sentenza n. 8545/20, depositata il 3 marzo. La Corte d'Appello respingeva il gravame proposto dall'imputato avverso la decisione con cui il Tribunale riconosceva la sua responsabilità per i reati di usura, tentata estorsione ed abusiva attività finanziaria, aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa svolta in favore di un clan, e lo condannava alla pena di giustizia. Avverso tale decisione, l'imputato ricorre in Cassazione sostenendo che con riferimento alla suddetta aggravante, mentre il primo giudice l'ha ritenuta oggettiva, e quindi estensibile a tutti i concorrenti, il secondo l'ha ritenuta soggettiva.
Reati aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa. La questione di diritto sulla quale sono intervenute le Sezioni Unite della S.C. è se l'aggravante speciale, già prevista dall'art. 7 d.l. n. 152/1991 e inserita oggi nell'art. 416-bis 1 c.p., la quale prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata al fine di agevolare le associazioni mafiose, abbia natura oggettiva riguardando le modalità dell'azione, o abbia natura soggettiva concernendo la direzione della volontà. |