Emergenza sanitaria e attività giudiziaria: udienze rinviate d’ufficio fino al 22 marzo
10 Marzo 2020
Il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo decreto recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del Coronavirus sull'intero territorio nazionale. Il d.P.C.M. 8 marzo 2020 e il d.l. 8 marzo 2020, n. 11 sono stati entrambi pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali nn. 59 e 60 dell'8 marzo 2020.
Settore Giustizia: udienze rinviate d'ufficio fino al 22 marzo 2020. Facendo seguito al decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 recante «misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria», pubblicato in G.U. dell'8 marzo 2020, n. 60, il Ministero della Giustizia informa che è stato introdotto un “periodo cuscinetto” dal 9 al 22 marzo durante il quale le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli Uffici giudiziari d'Italia sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 e, dunque, non si terranno. Inoltre, durante tale periodo sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati e laddove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio viene differito alla fine del periodo stesso.
Giustizia amministrativa. Non tardano ad arrivare anche le indicazioni della Giustizia amministrativa che prevedono una prima fase di rinvio delle udienze pubbliche e camerali, di immediata applicazione, che va dall'8 al 22 marzo 2020, periodo in cui non sono eccettuate le udienze camerali dedicate all'esame delle domande cautelari e una seconda fase, che va dal 23 marzo al 31 maggio 2020, in cui verranno applicate misure di carattere processuale che la Giustizia amministrativa stessa si riserva di adottare durante il primo “periodo cuscinetto”.
Giustizia Tributaria.Anche il Portale della Giustizia Tributaria comunica che fino al 22 marzo 2020 sono sospese le udienze dei procedimenti tributari e i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti pendenti.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it |