Prima casa: separazione consensuale e decadenza dai benefici
10 Marzo 2020
La separazione consensuale “non può contenere patti di trasferimento patrimoniale”; ne consegue che eventuali pattuizioni aventi ad oggetto trasferimenti patrimoniali non possono essere considerarti parte integrante della procedura di separazione consensuale. Si ha dunque la decadenza dal beneficio prima casa nel caso in cui i coniugi si separino consensualmente davanti all'ufficiale di stato civile e successivamente cedano a terzi l'immobile per cui hanno fruito delle suddette agevolazioni (Risp. AE 27 febbraio 2020 n. 80). L'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in materia di decadenza dall'agevolazione "prima casa". L'Agenzia ha precisato che, in linea generale, nel caso in cui si trasferisca nel quinquennio l'immobile acquistato con le agevolazioni in argomento e non si proceda all'acquisto entro l'anno di un nuovo immobile, da destinare ad abitazione principale, si verifica la decadenza dall'agevolazione fruita. La norma dispone però che tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. Tale disposizione ricomprende nell'alveo dell'agevolazione tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso. La Corte di Cassazione (Cass. civ. 21 settembre 2017 n. 22023) ha ribadito che, con le agevolazioni in argomento, il legislatore ha inteso favorire «gli atti e le convenzioni che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell'intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali». Con la recente Ris. AE 9 settembre 2019 n. 80/E, l'Agenzia delle Entrate, aderendo alla tesi espressa dalla Corte di Cassazione, ha ritenuto che la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione prima casa in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal relativo beneficio. In ogni caso, la separazione consensuale di cui all'articolo «non può contenere patti di trasferimento patrimoniale»; ne consegue che eventuali pattuizioni aventi ad oggetto trasferimenti patrimoniali non possono essere considerarti parte integrante della procedura di separazione consensuale, con la conseguenza che non può trovare applicazione la disposizione agevolativa il cui intento è quello di favorire gli atti e le convenzioni «che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell'intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o divorzio».
Fonte: mementopiù.it |