Attestazione di qualificazione rilasciata sulla base di falsi documenti va annullata anche se la falsità non sia imputabile all'impresa

Redazione Scientifica
09 Marzo 2020

L'attestazione di qualificazione rilasciata sulla base di falsi documenti va annullata anche se in ipotesi la falsità non sia imputabile all'impresa che ha conseguito l'attestazione...

L'attestazione di qualificazione rilasciata sulla base di falsi documenti va annullata anche se in ipotesi la falsità non sia imputabile all'impresa che ha conseguito l'attestazione (ex multis, Cons. Stato, V, 28 ottobre 2010, n. 7646), al fine di consentire al sistema SOA di funzionare nel modo più rispondente agli interessi generali cui esso è preordinato, onde garantire che le attestazioni rilasciate alle imprese siano fondate su dati oggettivi ed incontrovertibili.

In base all'art. 86, comma 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 applicabile ratione temporis, ai fini della dimostrazione del requisito speciale di cui all'art. 79, comma 1, lett. b), del medesimo d.P.R. (“adeguata idoneità tecnica e organizzativa”) i certificati di esecuzione lavori dovevano essere esibiti dalle imprese.

L'ANAC deve segnalare eventuali incongruenze tra i lavori dichiarati, il loro ammontare e la prova degli stessi alla SOA, soprattutto allorquando le fatture rivelatesi false (o falsificate) sono state prodotte a corredo del certificato che attesta l'esecuzione dei lavori necessario per la dimostrazione del requisito speciale di cui all'art. 79, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 207 del 2010.

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