Condanna risarcimento danni: giudice può stabilire criteri in base ai quali debitore deve proporre al creditore pagamento di una somma entro un congruo termine

06 Marzo 2020

La richiesta di risarcimento del danno curriculare deve essere respinta se non è stato assolto il relativo onere probatorio, dimostrando che la mancata aggiudicazione ed esecuzione del servizio hanno...

La richiesta di risarcimento del danno curriculare deve essere respinta se non è stato assolto il relativo onere probatorio, dimostrando che la mancata aggiudicazione ed esecuzione del servizio hanno precluso di acquisire ulteriori commesse pubbliche (di pari o superiore rilievo), o specificando quali sarebbero state le negative ricadute della mancata acquisizione della commessa, in termini di minore capacità competitiva e reddituale, sulle sue credenziali tecniche e commerciali (v. Cons. Stato, III, n. 2435/2019; Cons. Stato, V, n. 5283/2019; 14/2019; n. 2527/2018; n. 5322/2016).

L'unica voce di pregiudizio risarcibile relativa alla perdita dell'utile è una lesione connessa, in via immediata e diretta, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., alla mancata esecuzione del contratto di appalto e la cui entità si presume correlata all'offerta presentata in gara, ovvero al margine positivo in essa incorporato, quale differenza tra costi e ribasso sulla base d'asta.

In difetto di allegazioni ulteriori che consentano allo stato una immediata stima del presumibile ristoro, non resta, per la liquidazione del mancato utile a titolo risarcitorio, che fare ricorso alla tecnica, propria del danno da illegittimità provvedimentale, della c.d. condanna sui criteri prevista dall'art. 34, comma 4, c.p.a.. Per l'effetto va ordinato alla stazione appaltante di proporre al concorrente illegittimamente non aggiudicatario il pagamento di una somma, a titolo di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione della procedura in questione, nella percentuale di utile determinato sulla base del ribasso del prezzo offerto dall'impresa in gara.

Tale importo dovrà essere decurtato dell'eventuale aliunde perceptum conseguito dall'impresa nell'esecuzione di altri lavori durante il tempo di svolgimento del contratto di cui è causa; a tal fine, l'impresa deve fornire alla stazione appaltante i dati relativi ai lavori assunti nel periodo di durata del contratto.

La somma così individuata dovrà essere maggiorata di rivalutazione monetaria secondo l'indice medio dei prezzi al consumo elaborato dall'Istat, che attualizza il danno al momento della sua liquidazione monetaria, e degli interessi fino alla data del soddisfo, nella misura del tasso legale.

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